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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Art. 115 cpv. 2 (nuovo)

2

Possono offrire prestazioni commerciali. L’offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d’esecuzione della stazione di ricerca;

b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall’offerta di base.

Art. 136 cpv. 3a (nuovo)

3a

La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell’ambito di accertamenti preliminari relativi a iniziative regionali di progetto.

Art. 147 cpv. 3 (nuovo)

3

L’istituto può offrire prestazioni commerciali. L’offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con le attività dell’istituto;

b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall’offerta di base.

Art. 169 cpv. 1 lett h; i e j (nuove)

1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:

h. sanzione per un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all’ammontare degli importi indebitamente richiesti o incassati;

i. sanzione per un importo di 5 000 franchi al massimo in caso di violazione degli obblighi di notifica o di registrazione;

j. sanzione per un importo di 1 milione di franchi al massimo in caso di violazione delle disposizioni e degli oneri relativi all’abbandono anticipato del contingentamento lattiero.

Art. 169 cpv. 2 (nuovo)

2 Al fine di ripristinare la situazione di diritto possono inoltre essere prese le misure seguenti:

a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o denominazioni;

b. confisca ed eliminazione.