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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Art. 45b (nuovo) Aumento del fitto

Il locatore può, nei termini ordinari di disdetta, notificare per scritto all’affittuario un aumento del fitto del fondo agricolo con effetto per l’inizio della nuova durata dell’affitto. Su domanda, l’aumento dev’essere motivato.

Art. 45c (nuovo) Contestazione del fitto

1 L’affittuario può contestare il fitto iniziale di un fondo agricolo, come pure l’adeguamento o l’aumento dello stesso, presso l’autorità competente secondo l’articolo 53 lettera a.

2 Il termine di contestazione è di tre mesi a partire dall’entrata in vigore del contratto di affitto agricolo o dalla data di ricezione della comunicazione scritta dell’adeguamento o dell’aumento del fitto.

3 In luogo della contestazione dell’adeguamento o dell’aumento del fitto, l’affittuario ha il diritto di disdire, entro gli stessi termini, il contratto di affitto agricolo per la scadenza della durata minima dell’affitto in corso.

Art. 45d (nuovo) Conseguenze della contestazione del fitto

1 In caso di contestazione del fitto, il fitto corrente rimane in vigore durante la procedura di contestazione. Sono fatte salve le misure provvisorie ordinate dall’autorità.

2 L’autorità delibera sulla contestazione e riconduce il fitto troppo elevato a un importo non abusivo.

3 La nullità della convenzione relativa al fitto non pregiudica la validità del contratto di affitto agricolo.

Titolo che precede l’articolo 46 (nuovo)

Disposizioni cogenti

Art. 46 Patti nulli

Le parti non possono rinunciare anticipatamente ai diritti loro conferiti dal presente capitolo.

Art. 49 cpv. 1

1 La parte che abbia un interesse degno di protezione può chiedere all’autorità competente di accertare se la riduzione della durata dell’affitto, l’affitto particella per particella o l’ammontare del fitto per un’azienda agricola possano essere approvati.

Art. 53 lett. a e b

I Cantoni designano: