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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Art. 24b cpv. 1, 1bis (nuovo), 2 e 4

1 Le aziende agricole la cui gestione necessita di un volume di lavoro di almeno 0,75 unità standard di manodopera possono installare un’azienda accessoria affine non agricola. Nella regione di montagna e in quella collinare, i Cantoni possono offrire questa possibilità anche alle aziende la cui gestione necessita di un volume di lavoro inferiore, ma almeno pari a 0,5 unità standard di manodopera. Il requisito di cui all’articolo 24 lettera a non dev’essere soddisfatto.

1bis L’azienda accessoria non agricola dev’essere installata in edifici e impianti esistenti non più adibiti all’agricoltura. Se gli edifici e gli impianti esistenti non presentano sufficiente spazio a tal fine, possono essere autorizzati ampliamenti contenuti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

2 L’azienda accessoria può essere gestita soltanto dal gestore dell’azienda agricola o dal suo partner.

4 L’azienda accessoria non agricola e l’azienda agricola principale costituiscono un’unità indivisibile. L’autorizzazione viene a cadere se le condizioni d’autorizzazione non sono più adempiute. L’autorità competente lo stabilisce mediante decisione formale e prende le disposizioni necessarie. Può autorizzare un’altra azienda agricola, purché adempia le condizioni d’autorizzazione del presente articolo, a proseguire la gestione dell’azienda accessoria e cederle in proprietà gli edifici e gli impianti corrispondenti.

III

Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.