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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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a. un interesse adeguato del valore di reddito secondo l’articolo 10 della legge federale del 4 ottobre 199112 sul diritto fondiario rurale;

Art. 38

Abrogato

Art. 40 cpv. 2

Abrogato

Titolo che precede l’articolo 42

Abrogato

Art. 43

Abrogato

Art. 44 cpv. 1 e 3

1 L’autorità competente per l’autorizzazione decide se il fitto convenuto per l’azienda agricola è lecito.

3 Essa notifica la sua decisione alle parti.

Art. 45 cpv. 1

1 La convenzione inerente al fitto per un’azienda agricola è nulla in quanto il fitto ecceda la misura stabilita dall’autorità.

Titolo che precede l’articolo 45a (nuovo)

Sezione 3: Fitto per singoli fondi

Art. 45a (nuovo) Fitto abusivo

1 È abusivo il fitto inteso a procurare al locatore un rendimento eccessivo della cosa affittata.

2 Di regola, non è abusivo il fitto che:

a. si situa nei limiti dei fitti usuali della regione;

b. è giustificato da vantaggi procurati all’affittuario che utilizza il fondo agricolo;

c. serve a indennizzare in modo appropriato il locatore per le spese particolari sostenute per la manutenzione o il miglioramento della cosa affittata.

12 RS 211.412.11