Progetto
Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 360Fedlex · Progetto
Avamprogetto modifica LAAgr RU ...
a. un interesse adeguato del valore di reddito secondo l’articolo 10 della legge federale del 4 ottobre 199112 sul diritto fondiario rurale;
Art. 38
Abrogato
Art. 40 cpv. 2
Abrogato
Titolo che precede l’articolo 42
Abrogato
Art. 43
Abrogato
Art. 44 cpv. 1 e 3
1 L’autorità competente per l’autorizzazione decide se il fitto convenuto per l’azienda agricola è lecito.
3 Essa notifica la sua decisione alle parti.
Art. 45 cpv. 1
1 La convenzione inerente al fitto per un’azienda agricola è nulla in quanto il fitto ecceda la misura stabilita dall’autorità.
Titolo che precede l’articolo 45a (nuovo)
Sezione 3: Fitto per singoli fondi
Art. 45a (nuovo) Fitto abusivo
1 È abusivo il fitto inteso a procurare al locatore un rendimento eccessivo della cosa affittata.
2 Di regola, non è abusivo il fitto che:
a. si situa nei limiti dei fitti usuali della regione;
b. è giustificato da vantaggi procurati all’affittuario che utilizza il fondo agricolo;
c. serve a indennizzare in modo appropriato il locatore per le spese particolari sostenute per la manutenzione o il miglioramento della cosa affittata.