Avamprogetto OIT
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 4 pagine
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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU ...
3 Gli impianti di cui al capoverso 2 non possono essere offerti né immessi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.
4 La sostituzione degli impianti di cui al capoverso 2 con impianti identici non sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità può essere autorizzata dall’Ufficio federale qualora importanti motivi economici lo esigano.
5 In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, l’Ufficio federale adotta se necessario misure riguardanti gli impianti di telecomunicazione già offerti o immessi in commercio.
6 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione e gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori, che non sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2001, possono continuare a essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità. Essi non possono essere offerti né immessi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.
Titolo prima dell’art. 27
Abrogato
Art. 27 – 29
Abrogati
II
La presente modifica entra in vigore il [...]
[...] In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz