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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 4 pagine

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU ...

d. dalla dichiarazione di conformità non risulta chiaramente che l’impianto di telecomunicazione rispetta le esigenze richieste;

e. lo richiede la persona responsabile dell’offerta o dell’immissione in commercio.

4Abrogato

6 Prima di far esaminare gli impianti da un laboratorio di cui all’articolo 15, l’Ufficio federale sente la persona responsabile dell’offerta o dell’immissione in commercio.

Art. 26

1Fatte salve modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, i seguenti impianti di telecomunicazione usati possono ancora essere offerti e immessi in commercio:

a. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l’ordinanza del 25 marzo 19924 sugli impianti d’utente;

b. gli impianti di diffusione e di ridiffusione approvati dall’Azienda delle PTT5 secondo l’ordinanza del 16 marzo 19926 sulla radiotelevisione;

c. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l’ordinanza del 6 ottobre 19977 sugli impianti di telecomunicazione;

d. gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui all’articolo 5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità8 e che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2000.

2 Gli impianti di telecomunicazione che cumulativamente soddisfano le condizioni seguenti possono ancora essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità se:

a. non erano soggetti all’ordinanza del 25 marzo 1992 sugli impianti d’utente;

b. dovevano essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo l’ordinanza del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione;

c. sono stati installati ed esercitati prima del 1° gennaio 1998, oppure corrispondono in tutti i punti a un campione di una serie installato ed esercitato prima del 1° gennaio 1998.

4 [RU 1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RU 1997 2853 art. 34 cpv. 1]

5 Attualmente «la Posta svizzera»

6 [RU 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152. RU 1997 2903 art. 57]

7 [RU 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012]

8 GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1. Il testo della direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, 44, Rue de l’Avenir, casella postale, 2501 Bienne.