Avamprogetto ORAT

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 4 pagine

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Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo RU ...

Art. 14h cpv. 3

3 L’Ufficio federale fornisce su richiesta il contratto ai sensi dell’articolo 14e. Può rendere accessibile tale contratto mediante una procedura di richiamo oppure pubblicarlo in altro modo.

Art. 15d cpv. 2 e 3

2 Determinano i gruppi di numeri riservati esclusivamente all’offerta di servizi a carattere erotico o pornografico e si assicurano che tali servizi siano offerti unicamente tramite i numeri di questo gruppo.

3Abrogato

Art. 15f cpv. 1 lett. d

Abrogato

Art. 17 cpv. 1 lett. b

1 L’Ufficio federale può attribuire indicativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione per:

b. consentire l’accesso a servizi speciali;

Art. 18 cpv. 2 e 3

2 Non viene riscossa alcuna tassa per la gestione di indicativi senza attribuzione formale.

3 L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 24b cpv. 1, 3 e 4

1Abrogato

3 L’Ufficio federale compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre di informazioni dalle quali risulti presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti.

4 L’Ufficio federale emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 24c cpv. 3

3 Su richiesta, il titolare di un numero attribuito individualmente è tenuto a comunicare all’Ufficio federale quali prestazioni sono state fornite in un determinato momento.

Art. 24g cpv. 3

3 Un numero attribuito individualmente è considerato revocato se il titolare è stato cancellato dal registro di commercio a seguito di fallimento o liquidazione.