Avamprogetto ORAT
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 4 pagine
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Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo RU ...
Art. 14h cpv. 3
3 L’Ufficio federale fornisce su richiesta il contratto ai sensi dell’articolo 14e. Può rendere accessibile tale contratto mediante una procedura di richiamo oppure pubblicarlo in altro modo.
Art. 15d cpv. 2 e 3
2 Determinano i gruppi di numeri riservati esclusivamente all’offerta di servizi a carattere erotico o pornografico e si assicurano che tali servizi siano offerti unicamente tramite i numeri di questo gruppo.
3Abrogato
Art. 15f cpv. 1 lett. d
Abrogato
Art. 17 cpv. 1 lett. b
1 L’Ufficio federale può attribuire indicativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione per:
b. consentire l’accesso a servizi speciali;
Art. 18 cpv. 2 e 3
2 Non viene riscossa alcuna tassa per la gestione di indicativi senza attribuzione formale.
3 L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.
Art. 24b cpv. 1, 3 e 4
1Abrogato
3 L’Ufficio federale compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre di informazioni dalle quali risulti presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti.
4 L’Ufficio federale emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.
Art. 24c cpv. 3
3 Su richiesta, il titolare di un numero attribuito individualmente è tenuto a comunicare all’Ufficio federale quali prestazioni sono state fornite in un determinato momento.
Art. 24g cpv. 3
3 Un numero attribuito individualmente è considerato revocato se il titolare è stato cancellato dal registro di commercio a seguito di fallimento o liquidazione.