Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/9: Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) · 11 pagine
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EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTAMENT FEDERAL DA GIUSTIA E POLIZIA
Sintesi dei risultati della procedura di consultazione relativa alla legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)
1. Osservazioni generali sulla procedura di consultazione
Il 4 marzo 2005 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all’avamprogetto di legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). La procedura di consultazione si è conclusa il 15 giugno 2005.
56 autorità e organizzazioni (in particolare i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni interessate) sono stati invitati a esprimersi sull’avamprogetto.
Al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sono pervenuti 40 pareri, di cui 36 inviati da autorità e organizzazioni consultate ufficialmente e 4 da partecipanti non consultati ufficialmente. Il Tribunale federale ha espressamente rinunciato a esprimersi. Tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone di Neuchâtel, hanno risposto, anche se il Cantone di Uri ha espressamente rinunciato a esprimersi. Dei 13 partiti politici che sono stati invitati a esprimersi, sei, fra cui i quattro partiti di governo, hanno risposto. Hanno infine inviato un parere quattro delle 12 organizzazioni consultate.
2. Oggetto dell’avamprogetto posto in consultazione
L’avamprogetto della LSIP raggruppa e aggiorna le basi legali di tre sistemi d’informazione di polizia gestiti a livello federale: il sistema d’informazione della polizia giudiziaria federale (JANUS), il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) e il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). La LSIP crea inoltre la base legale per gestire un registro nazionale di polizia che consente di accedere a determinati dati dei sistemi summenzionati e dei sistemi d’informazione delle polizie cantonali. La legge disciplina per ogni sistema d’informazione lo scopo del trattamento dei dati, il tipo di dati, i principi che reggono il loro trattamento, le autorità che hanno accesso ai dati e il diritto dei privati di sapere se sono trattate informazioni al loro riguardo.
3. Valutazione globale
L’avamprogetto di legge nel suo complesso è stato accolto positivamente, anche se alcuni aspetti sia di principio sia particolari, sono stati oggetto di critiche in parte importanti. Tutte le autorità e le organizzazioni che si sono espresse, approvano i principi dell’avamprogetto. Alcuni Cantoni (BE, OW, GL, BL, BS, TG, AR, AG, TI, VD, LU) hanno manifestato delle perplessità in merito alla loro partecipazione al registro nazionale di polizia, poiché i costi non sono ancora definiti con sufficiente certezza e non è ancora sicuro che tutti i Cantoni partecipino effettivamente al registro. Non vi è stata alcuna
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