Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/9: Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) · 11 pagine
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“sistemi d’informazione della polizia giudiziaria”2 sia sostituito con “sistemi d’informazione della polizia”, poiché il termine “polizia giudiziaria” non è ritenuto esatto e il suo significato varia da un Cantone all’altro. Inoltre anche le autorità di polizia di sicurezza e di polizia stradale conducono indagini proprie e necessitano pertanto dell’accesso ai sistemi d’informazione di polizia.
Il Cantone di Zurigo chiede che alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale siano concessi senza restrizioni gli stessi diritti d’accesso degli organi di polizia. Il Cantone di Appenzello Esterno chiede la concessione alle polizie cantonali dei diritti d’accesso a tutti i sistemi d’informazione della Polizia giudiziaria federale (PGF)3, poiché le competenze della PGF coincidono parzialmente con quelle delle polizie cantonali. Il Cantone di Vaud propone di concedere a tutti i servizi di polizia con competenze di polizia giudiziaria l’accesso a tutti i sistemi d’informazione federali, cantonali e internazionali.
Il Cantone di Friburgo sottolinea che è molto importante, soprattutto per i servizi cantonali di polizia, poter accedere ai dati raccolti dalla PGF (art. 12) e che tale accesso deve restare il più ampio e rapido possibile.
Il Cantone di Soletta constata che i diritti d’accesso delle polizie cantonali, previsti dall’articolo 11 capoverso 3 lettera c dell’avamprogetto, sono formulati in modo molto restrittivo e chiede di conseguenza che la procedura d’autorizzazione sia semplice, rapida e non burocratica, per non complicare eccessivamente i compiti di procedura penale. Per le stesse ragioni, il Cantone di Vaud ritiene che sia opportuno prevedere per le autorità cantonali di polizia giudiziaria un accesso diretto ai dati in questione, per evitare problemi di sovrapposizione delle indagini della Confederazione e dei Cantoni nello stesso ambito. Il Cantone del Vallese giudica troppo restrittiva la limitazione a determinate procedure e afferma che ogni Cantone dovrebbe avere accesso ai dati sui casi che interessano il suo territorio e i suoi cittadini, salvo per casi specifici stabiliti dal Ministero pubblico della Confederazione.
La CCPCS si esprime esplicitamente a favore dell’accesso online per le autorità cantonali di polizia giudiziaria previsto dagli articoli 11 e 12 dell’avamprogetto.
Riferendosi alle proprie competenze di polizia preventiva e di sicurezza, la Polizia ferroviaria chiede di poter accedere al sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e al registro nazionale di polizia.
4.2.1 Accesso del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) ai sistemi d’informazione di polizia
Il Cantone di Lucerna si oppone alla concessione al SAP dei diritti d’accesso ai sistemi d’informazione di polizia. Altri tre Cantoni (OW, ZG, SO) ritengono ingiustificato concedere al SAP un diritto d’accesso per effettuare delle analisi criminali generali, affermando che a questo scopo sono sufficienti dei dati anonimi. L’IPD-ZH chiede che per l’elaborazione di analisi criminali tale diritto sia stralciato.
4.2.2 Accesso dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sistemi d’informazione di polizia
Il Cantone di Zugo ritiene ingiustificato e contrario al principio di proporzionalità l’accesso di MROS al registro nazionale di polizia (art. 17 cpv. 3 lett. e dell’avamprogetto), poiché
2 cfr. p. es. art. 2 lett. a dell’avamprogetto.
3 art. 11 e 12 dell’avamprogetto.