Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/9: Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) · 11 pagine
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Il Comitato PSS sostiene chiaramente e energicamente la creazione di un registro svizzero di polizia.
Secondo l'ASS, la creazione di un registro nazionale di polizia non è necessaria visto che i sistemi esistenti (RIPOL, JANUS, casellario giudiziale informatizzato ecc.) forniscono già informazioni sufficienti alla polizia. L’organizzazione ritiene inoltre che il registro debba contenere solo i dati delle persone incolpate o sospettate e non quelli di terzi (vittime, testimoni ecc.). Infine, secondo l’ASS, l’accesso al registro dovrebbe essere limitato alle polizie giudiziarie della Confederazione e dei Cantoni.
4.10.1 Adeguamento delle legislazioni cantonali
Secondo i Cantoni di Zugo e Svitto non è necessario adattare il loro diritto cantonale al fine di permettere una registrazione di dati in un sistema della Confederazione. Il Cantone di Obvaldo attualmente non dispone di una base legale che consenta di trasmettere dati personali a un sistema dotato di accesso online. Il Cantone di Soletta ritiene che l’articolo 17 capoverso 7 dell’avamprogetto costituisca una base legale formale sufficiente per permettergli la trasmissione dei dati.
4.10.2 Partecipazione obbligatoria o facoltativa e scelta dei dati da parte dei Cantoni (art.
17 cpv. 7)
Secondo il Cantone di Glarona è difficile concepire che la partecipazione dei Cantoni sia facoltativa, poiché un registro ha senso soltanto se vi partecipano tutti i Cantoni. Il Cantone di Basilea Città teme che alcuni Cantoni scelgano, per ragioni tattiche legate alla scelta del foro del perseguimento penale, di non inserire nel registro alcuni dei loro dati, per non doversi assumere dei casi di competenza di altri Cantoni. I Cantoni di Basilea Campagna, Sciaffusa e Argovia ritengono che un registro è opportuno solo se vi partecipano tutti i Cantoni e la Confederazione, poiché in caso contrario ogni richiesta dovrà essere effettuata due volte: una volta tramite il registro e una volta presso i Cantoni che non vi partecipano. Sempre secondo il Cantone di Basilea Campagna, la possibilità di inserire nel registro certi dati piuttosto che altri, limita l’utilità dello strumento. Il Cantone chiede perciò che nel registro figurino tutti i dati trattati dai Cantoni. Il Cantone di Vaud ritiene che i Cantoni non possano essere costretti a registrare dati nel registro. Se tuttavia non aderiscono a criteri comuni, in particolare in merito al tipo e alla classificazione dei dati registrati, il registro perderà una parte del suo valore.
I Cantoni di Sciaffusa e Appenzello Interno propongono di creare, nell’articolo 17 capoverso 7, un’ulteriore norma di delega al Consiglio federale, che permetta di disciplinare quale tipo di informazioni sono iscritte nel registro in caso di collegamento. L’ordinanza del Consiglio federale potrebbe in tal caso stabilire ad esempio il catalogo dei reati per cui dev’essere eseguita una registrazione.
4.10.3 Aspetti tecnici (art. 17 cpv. 7 secondo periodo)
Tre Cantoni (GL, BE, ZG) e la CCPCS fanno notare che una ventina di Cantoni lavora con il sistema ABI. La Confederazione dovrà tenerne conto quando si tratterà di stabilire i necessari adattamenti tecnici dei sistemi cantonali. Essi partono inoltre dal presupposto che, visti gli standard comuni della maggioranza dei Cantoni, gli adattamenti supplementari non dovrebbero richiedere sforzi particolari. Il Cantone di Glarona propone inoltre di esaminare se gli adattamenti necessari si possono effettuare per il tramite