Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/9: Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) · 11 pagine

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opposizione esplicita all’intento di raggruppare in un unico testo di legge le basi legali dei diversi sistemi d’informazione di polizia e di creare una rete di sistemi d’informazione della polizia giudiziaria. Soltanto un’organizzazione (l’ASS) ritiene che la creazione di un registro non sia necessaria.

4. Osservazione in merito agli aspetti principali

4.1 Principi della legge e trattamento di dati nell’ambito della cooperazione internazionale fra polizie (art. 3 e 4)

Secondo il Cantone di Zugo e l’IPD-ZH, l’articolo 3 capoverso 1 non dovrebbe menzionare gli organi incaricati di salvaguardare la sicurezza interna e prevedere invece una clausola a favore delle legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120). Il Cantone di Soletta, pur affermando che non si tratta di negare al Servizio di analisi e prevenzione (SAP) l’accesso ai sistemi d’informazione di polizia quando ciò è necessario per l’esecuzione dei suoi compiti legali, auspica tuttavia una distinzione più netta fra prevenzione e repressione. Esso propone pertanto di completare l’articolo 3 capoverso 1 con la frase seguente: “Il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS) del Servizio di analisi e prevenzione è utilizzato per svolgere i compiti di salvaguardia della sicurezza interna”.

Cinque Cantoni (OW, ZG, SO, BL, SH) e l’IPD-ZH ritengono che le uniche autorità straniere autorizzate ad accedere online ai dati trattati nei sistemi d’informazione di polizia o a ricevere informazioni in singoli casi, debbano essere le autorità di polizia o di perseguimento penale. I Cantoni summenzionati chiedono di completare in tal senso l’articolo 3 capoverso 2 e l’articolo 4 capoverso 2, anche per evitare una contraddizione con l’articolo 4 capoverso 1.

Secondo il Cantone di Zugo l’accesso ai sistemi d’informazione da parte di autorità straniere o organizzazioni internazionali mediante una procedura di richiamo, va concessa soltanto se esse dispongono di un livello di protezione dei dati corrispondente al nostro.

Il Cantone del Vallese e la CCPCS affermano che le autorità e le istituzioni che hanno accesso ai dati dovrebbero essere rese note e chiaramente identificabili. Il Cantone del Vallese precisa inoltre che la disposizione dell’articolo 4 è fondamentale, poiché si basa sulla reciprocità nel quadro della cooperazione transfrontaliera e internazionale.

Secondo l’ASS i principi di cui all’articolo 3 costituiscono dei semplici luoghi comuni che si limitano a ripetere quanto previsto sin dal 1992 dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

4.2 Accesso ai diversi sistemi d’informazione

Diversi Cantoni e organizzazioni (ZH, OW, VD, AR, FSFP, Pol-ZH) constatano che, per quanto riguarda i Cantoni, soltanto i servizi di polizia giudiziaria hanno accesso a più di un sistema d’informazione1. Essi osservano che anche altri organi, fra cui determinate polizie municipali, svolgono la funzione di polizia giudiziaria e chiedono pertanto di sostituire il termine “servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni” con “autorità di polizia (dei Cantoni)” oppure con “autorità comunali e cantonali di polizia che dispongono di competenze di polizia giudiziaria”. A questo proposito il Cantone di Obvaldo chiede inoltre che il termine

1 cfr. art. 11 cpv. 3 lett. c, art. 12 cpv. 4 lett. a e b nonché art. 16 cpv. 3 lett. i dell’avamprogetto.