Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/9: Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) · 11 pagine
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MROS non dispone di competenze in materia di perseguimento penale. Pertanto l’accesso in questione non dovrebbe essere concesso. I Cantoni di Soletta e Sciaffusa chiedono invece che la questione venga riesaminata.
4.2.3 Accesso al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA4
6 Cantoni (FR, TI, VD, VS, GE, JU) chiedono che le polizie cantonali possano beneficiare di un accesso online a VOSTRA.
4.3 Diritti d’accesso in generale
L’ASS ritiene del tutto insoddisfacente l’articolo 7 dell’avamprogetto, visti i numerosi rimandi e la complessità dei diversi tipi di diritti d’accesso (diritto d’accesso diretto in virtù della LPD, decisione dell’Ufficio federale di polizia previa consultazione dell’autorità che ha effettuato l’iscrizione dei dati, diritto d’accesso indiretto). Secondo l’ASS i diritti d’accesso vanno concessi sempre e possono essere differiti (ma non negati definitivamente), soltanto se mettono a repentaglio il segreto dell’istruttoria o interessi preponderanti di terzi. Per quanto concerne i diritti d’accesso ai dati di Interpol (art. 7 cpv. 5 in combinato disposto con l’art. 13), le autorità straniere devono poter limitare o differire l’informazione, ma non possono rifiutarla. Inoltre, per quanto riguarda i dati di Interpol, in determinati casi l’Ufficio federale di polizia dovrebbe informare di propria iniziativa le persone interessate, ad esempio i richiedenti l’asilo (e le persone che hanno nel frattempo ottenuto la cittadinanza svizzera) i cui Paesi d’origine diffondono (abusivamente) una segnalazione via Interpol.
4.4 Diritto d’accesso indiretto (art. 7, 8, 11 e 12 e modifica della legge federale sulla procedura penale)
Tre Cantoni (NW, GL, FR) approvano il diritto d’accesso indiretto come proposto nell’avamprogetto.
Altri sei Cantoni (LU, OW, SO, SH, AR, AI) respingono la proposta di introdurre il diritto d’accesso indiretto nel quadro delle inchieste avviate dal Ministero pubblico della Confederazione. I Cantoni di Appenzello Esterno e Interno si esprimono a favore del diritto d’accesso indiretto nella sua forma attuale (per il sistema JANUS), salvo nel caso di inchieste.
Il Cantone di Zugo propone di rinunciare completamente al diritto d’accesso indiretto.
Il PCS constata che la formulazione scelta per l’articolo 8 capoverso 3 (informazione in un secondo tempo delle persone che hanno inoltrato una richiesta d’informazione) lascia un margine troppo ampio agli abusi e chiede al Consiglio federale di definire chiaramente in un’ordinanza ciò che si intende per “onere di lavoro eccessivo”. Il PS e l’ASS condividono in parte questo parere, poiché ritengono che l’ ”onere di lavoro eccessivo” sia un criterio vago e soggettivo che consente all’Ufficio federale di polizia di limitare a sua discrezione l’accesso alle informazioni in circostanze che non sono definite chiaramente. Essi chiedono pertanto di stralciare questo criterio. Il PS ritiene inoltre che gli altri casi di limitazione dell’accesso alle informazioni previsti dall’articolo 12 capoverso 5, sono ammissibili soltanto se la limitazione è provvisoria. Il partito chiede pertanto che la presente disposizione menzioni espressamente che una limitazione è sempre provvisoria. Il PPD ritiene problematico il diritto d’accesso indiretto, riservandosi il diritto di chiedere di apportare dei correttivi durante il dibattito in Parlamento.
4 L’avamprogetto non affronta direttamente questa questione.