Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/9: Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) · 11 pagine
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L’IPD-ZH giudica la spiegazione secondo cui il diritto d’accesso può compromettere il lavoro della polizia, insufficiente per giustificare la sostituzione del diritto d’accesso diretto con quello indiretto. LA FSFP afferma di condividere la richiesta dell’Incaricato federale della protezione dei dati (IFPD)5 ed è pertanto favorevole alla sostituzione del diritto d’accesso indiretto con quello diretto (ordinario). La Pol-ZH chiede di prendere in esame tale sostituzione in conformità con la proposta dell’IFPD. Secondo l’ASS il diritto d’accesso indiretto equivale semplicemente a un rifiuto di fornire informazioni e riduce l’IFPD al ruolo di redattore di risposte standard. Infatti, egli può accedere ai dati e chiederne una rettifica, ma non è quasi mai in grado di valutarne la pertinenza o la correttezza e ciò riduce notevolmente il valore del controllo.
4.5 Norme per la conservazione e la cancellazione dei dati (art. 6)
L’avamprogetto prevede che la procedura esatta e il periodo preciso di conservazione siano disciplinati in un’ordinanza. I Cantoni di Berna e Vaud e la CCPCS approvano la delega al Consiglio federale. I Cantoni di Lucerna, Zugo e Soletta, l’IPD-ZH e l’ASS sono invece contrari a questa soluzione e chiedono che il periodo di conservazione e la procedura siano disciplinati in seno alla legge. Il Cantone di Basilea Campagna chiede di esaminare se questa procedura sia conforme al diritto vigente. Il Cantone di Zurigo ritiene che sia troppo complesso applicare e controllare la disposizione dell’articolo 6 capoverso 1 lettera b dell’avamprogetto6. Il Cantone del Vallese e la CCPCS sostengono che la disposizione dell’articolo 6 capoverso 3 (conservazione in forma anonima dei dati solitamente destinati alla cancellazione, per effettuare analisi criminali) debba essere relativizzata quando si tratta di analisi legate a reati contro la vita e l’integrità della persona e a forme di criminalità molto grave. In questo caso dovrebbero essere disponibili dati non anonimizzati. Secondo il Cantone di Appenzello Esterno non si dovrebbero stabilire dei periodi di conservazione troppo brevi e riprendere, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 20 dell’ordinanza JANUS7 o più lunghi. Inoltre questo Cantone ritiene che la relazione fra le lettere a e b dell’articolo 6 capoverso 1 non sia molto chiara e che il rapporto esplicativo non fornisca spiegazioni in merito.
4.6 Principio della creazione di una rete di sistemi d’informazione della polizia giudiziaria (art. 10 ss.)
Quattro Cantoni (BE, SH, AR, AI) e la CCPCS approvano esplicitamente la rete.
4.7 Ripartizione in base al federalismo delle competenze in materia di polizia / Trattamento dei dati cantonali nei sistemi della Confederazione (art. 14)
Alcuni Cantoni (BE, SO, BS) e la CCPCS accolgono favorevolmente l’articolo 14, che non intacca la loro sovranità in materia di polizia, poiché il trattamento dei dati nel sistema in questione rimane soggetto al diritto cantonale.
Il Cantone del Vallese ritiene che i Cantoni debbano assumersi le proprie responsabilità in materia di protezione dei dati. Il Cantone di Friburgo propone a titolo di soluzione alternativa, la creazione di un unico sistema centrale da parte della Confederazione, che sarebbe in seguito gestito in collaborazione con i Cantoni. Secondo il Cantone di Zugo la legge dovrebbe prevedere anche l’obbligo dei Cantoni di rendere compatibili i loro sistemi
5 cfr. capitolo 2.9, secondo paragrafo del rapporto esplicativo sull’avamprogetto.
6 La definizione dei dati collegati fra loro da cancellare in blocco e la ridefinizione del periodo di conservazione a ogni nuova registrazione.
7 RS 360.2