Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/9: Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) · 11 pagine
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un comitato paritetico composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni che stabilisca in particolare gli standard applicabili allo scambio di dati menzionati all’articolo 17 capoverso 7 dell’avamprogetto di legge. L’ASS deplora l’attribuzione al Consiglio federale della competenza di disciplinare questioni centrali della protezione dei dati, quali i cataloghi dei dati trattati e il periodo di conservazione, che dovrebbero invece essere disciplinate nella LSIP.
4.12 Modifica del diritto vigente (art. 20)
4.12.1 Art. 15 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)
Tre Cantoni (LU, ZG, SO) e l’IPD-ZH approvano la netta separazione del sistema ISIS, non incluso nel campo d’applicazione della LSIP, dagli altri sistemi d’informazione della polizia e dell’amministrazione, poiché, secondo loro, le attività del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) rientrano nell’ambito della protezione dello Stato.
In caso di comunicazione di dati risultanti da ricerche di polizia giudiziaria (cpv. 6), i tre Cantoni summenzionati e l’IPD-ZH chiedono che l’autorità penale competente (autorità cantonali di perseguimento penale, Tribunale federale, commissioni di ricorso federali) non sia soltanto informata, bensì che la comunicazione possa avvenire soltanto con il suo esplicito accordo. I Cantoni di Zurigo e Soletta nonché l’IPD-ZH propongono inoltre di sostituire l’obbligo di comunicazione della Polizia giudiziaria federale con un diritto di comunicazione. Secondo il Cantone di Soletta, se si rifiuta di istituire un diritto di comunicazione, il SAP avrebbe unicamente diritto a chiedere informazioni in base alle norme dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.
Secondo i Cantoni di Lucerna e Zugo i criteri per la comunicazione al SAP devono essere precisati come segue:
1. per quanto riguarda le persone incolpate (cpv. 6 lett. a), una comunicazione può essere effettuata soltanto se i dati sono accertati;
2. non è ammissibile trasmettere dei dati relativi a persone non incolpate (cpv. 6 lett.
b) quali il coniuge, i figli o i testimoni, nel caso in cui vi siano degli indizi accertati che un incolpato minacci la sicurezza interna;
3. il criterio secondo il quale i dati sono stati raccolti in modo riconoscibile per le persone interessate (cpv. 6 lett. c) è impreciso e questo passaggio dev’essere completamente riformulato oppure stralciato.
Anche l’IPD-ZH chiede una precisazione dei criteri di comunicazione, senza indicare in che senso. Propone inoltre d’introdurre nel testo di legge l’obbligo di ponderare gli interessi caso per caso.
4.12.2 Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1)
Nessun partecipante alla consultazione si è espresso in merito all’articolo 11a AIMP.
4.13 Osservazioni di carattere linguistico
Il Cantone di Lucerna chiede di riesaminare nel suo complesso l’avamprogetto di legge dal punto di vista linguistico, poiché ritiene il testo troppo complicato e di difficile comprensione, anche per un giurista.