Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

addossato ai vari concessionari. Da un lato i dati necessari devono essere forniti in tempo utile, è il concessionario del servizio universale a disporre in primo luogo di questi dati e non è pressoché possibile ottenerli in altro modo. Dall’altro, deve essere garantito che i dati forniti siano completi e adatti a calcolare e fissare il contributo d’investimento conformemente ai principi di cui all’art. 18.

L’aggiunta del cpv. 7 mira proprio a questo. Incentiva tutti gli attori a svolgere la procedura in modo mirato e in tempo utile, permettendo così una rapida fissazione del contributo d’investimento. La durata scelta di dodici mesi conferisce al concessionario del servizio universale sufficiente tempo per documentare i suoi costi effettivi, facendo dunque valere il suo diritto a un contributo d’investimento per l’anno precedente. Inoltre, in questo modo si garantisce che gli altri operatori ricevano al più preso la loro quota così da effettuare o adattare gli accantonamenti. Ci si assicura anche che gli altri operatori possano fissare correttamente i loro prezzi, infatti, se la determinazione del contributo d’investimento dovesse durare anni sarebbero più svantaggiati in una situazione di concorrenza.

Art. 34 Tasse di concessione per servizi di telecomunicazione

Art. 34 cpv. 2

La determinazione di una scadenza ulteriore per l’inoltro della cifra d’affari determinante per il calcolo delle tasse di concessione ha motivi puramente pratici: la maggior parte dei concessionari chiude il bilancio il 31 dicembre. A fine aprile la chiusura del bilancio è nella maggioranza dei casi conclusa. Se necessario i conti possono essere verificati da un servizio di revisione. Dato che il capoverso 4 del presente articolo conferisce all’Ufficio federale il diritto di prevedere un sistema di controllo esterno per verificare l’esattezza dei dati forniti dai concessionari, si potrebbe prevedere che le cifre d’affari comunicate in vista della ripartizione del costo totale netto del servizio universale siano attestate dall’organo di revisione di ciascun concessionario. Facciamo notare che un sistema di questo tipo avrebbe il merito di essere semplice e porrebbe tutti i concessionari sullo stesso piano. Se il concessionario del servizio universale inoltra una domanda di compensazione, i concessionari devono comunicare all’Ufficio federale i loro dati entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Dato che finora non è stato istituito alcun meccanismo di finanziamento (cfr. fondo del servizio universale), si è ritenuto opportuno sostituire l’anno inizialmente previsto (2004) con il 2009.