Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Art. 21 Punto d’entrata nell’edificio

Art. 21 cpv. 1bis

Si è reso necessario un nuovo capoverso (1bis) a causa della riformulazione dell’art. 20 che prevede l’introduzione di nuove tecnologie nell’ambito del servizio universale.

A dipendenza di come sarà la nuova soluzione tecnica, potrebbero esserci conseguenze onerose per l’installazione domestica. Se il concessionario del servizio universale induce un cambiamento tecnologico per beneficiare dei vantaggi di nuove tecnologie, non può addossare ai clienti i necessari investimenti, neppure quelli per le installazioni domestiche. Citiamo ad esempio il passaggio dal collegamento analogico all’ISDN. Questo cambiamento tecnologico necessita di una modifica del cablaggio nelle abitazioni degli utenti. Un’operazione che in genere costa svariate centinaia di franchi.

Se invece per ottenere un nuovo servizio l’utente deve apportare modifiche tecnologiche è giusto che debba pagarne i costi.

Questo capoverso contribuisce dunque alla protezione dei consumatori.

Art. 22a Informazioni sui conteggi (nuovo)

A causa delle sempre più complesse strutture tariffarie, per gli utenti dei servizi di telecomunicazione è importante l’indicazione dell’importo fatturato per un collegamento. La statistica degli scorsi anni rileva un aumento dell’utilizzo di questa prestazione nel servizio telefonico pubblico. L’obbligo di fornire informazioni sull’importo fatturato è limitato alle chiamate incluse nelle prestazioni del servizio universale, ossia ai collegamenti vocali e di trasmissione dati con una fatturazione in funzione del tempo o della quantità (tassa di setup o in base al volume).

L’indicazione dell’importo fatturato avviene per lo più su uno schermo dell’apparecchio dell’utente o su conti online oppure, per gli apparecchi più vecchi, ancora tramite uno speciale contatore. Le informazioni vengono trasmesse dall’operatore sotto forma di dati in protocolli di segnalazione, mediante impulsi di tassa, oppure anche attraverso messaggi brevi. La fatturazione online offre un’altra buona base per l’informazione sui conteggi. Inoltre, in futuro ci potrebbero essere altre possibilità tecniche per comunicare l’importo fatturato.

Il nuovo art. 22a riprende essenzialmente l’obbligo del concessionario del servizio universale di fornire, oltre al servizio vocale e al collegamento di rete, anche il servizio di giustificativo delle tasse. Tiene conto dei progressi tecnologici sia nel campo del collegamento di rete sia in quello dei terminali e permette anche altri modi di fornire informazioni. Se le informazioni sugli importi fatturati sono trasmesse dopo la conclusione della chiamata, devono giungere all’utente entro un massimo di 15 minuti oppure devono poter essere consultate su conti online.

Art. 25 Criteri qualitativi

Le modifiche riguardano unicamente le nuove definizioni dei termini relativi al servizio vocale e di trasmissione dati. Il termine comunicazione vocale viene sostituito con servizio telefonico pubblico, mentre la comunicazione di dati lascia il posto al servizio di trasmissione dati. Viene a cadere il criterio “il tempo di reazione dei servizi d’informazione”, in quanto questa prestazione è stata esclusa dal servizio universale (cfr. spiegazione relativa all’art. 19 cpv. 1 lett. d).