Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Art. 26 Limiti superiori dei prezzi

Art. 26 cpv. 1 lett. a

Il tenore è stato modificato allo scopo di fare riferimento alle nuove formulazioni adottate per i collegamenti all’art. 20 cpv. 2.

Poiché nella concessione per il servizio universale è stato inserito l’obbligo di fornire un collegamento a banda larga, è importante fissare un limite superiore del prezzo per prevenire i rischi di aumenti per gli utenti “prigionieri”, ossia quelli che a breve termine non potrebbero avere a disposizione offerte alternative sul mercato. Il prezzo fissato altro non è che la somma, al netto dell’IVA, del prezzo del collegamento telefonico classico (compresa la messa a disposizione di un numero telefonico e di un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico, come definito all’art. 20 cpv. 2 lett. a) e del prezzo dell’accesso a Internet a banda larga richiesto dall’attuale concessionario del servizio universale per un prodotto ADSL 600/100. Il prezzo ammonta a 69 franchi svizzeri e include la fornitura di un collegamento a connessione permanente per accedere al servizio telefonico pubblico e utilizzare Internet, senza limiti di tempo o di volume trasmesso.

Allo scopo di meglio situare la problematica nel suo contesto, ricordiamo che la determinazione di un limite massimo di prezzo non impedisce al concessionario del servizio universale di praticare prezzi più bassi.

Art. 26 cpv. 1 lett. b

Per quanto concerne il prezzo delle comunicazioni nazionali stabilite da collegamenti fissi verso altri collegamenti fissi, si è ritenuto che fosse importante conservare un limite superiore dei prezzi come meccanismo di sicurezza, anche se in Svizzera la concorrenza è presente e ha già creato effetti positivi. Ne è la prova il fatto che il prezzo di una chiamata nazionale di tre minuti a tariffa normale è sceso del 64% tra il febbraio 1998 e il febbraio 2005.

Occorre tuttavia adattare i limiti superiori dei prezzi in modo da farli corrispondere all’evoluzione del mercato. Da quando sono stati fissati i prezzi massimi attualmente in vigore, abbiamo potuto osservare due tendenze: la prima consiste in un calo dei prezzi e la seconda in una semplificazione della struttura tariffaria. Pertanto, nessun operatore presente sul mercato, eccetto uno, offre una tariffa notturna per le comunicazioni nazionali.

Alla luce di quanto precede è sembrato opportuno proporre un unico limite superiore dei prezzi. Per fissare tale importo si è partiti dal prezzo, IVA esclusa, chiesto dall’attuale concessionario del servizio universale per una comunicazione stabilita durante le ore lavorative, che è in seguito stato arrotondato all’unità superiore. I risultanti 7,5 centesimi equivalgono a una diminuzione del 32% circa dell’attuale tariffa normale e del 17% circa di quella ridotta.

Non possiamo certo escludere che la soppressione del prezzo massimo per le comunicazioni in tariffa ridotta non porti ad un loro aumento, tuttavia questo rischio è più teorico che effettivo. Da una parte, l’aumento dei prezzi avrebbe effetti di marketing poco vantaggiosi per il concessionario del servizio universale. Dall’altra, ai consumatori resterebbe sempre la possibilità di scegliere un altro fornitore, sia chiamata per chiamata sia mediante la preselezione. Dato che la concorrenza funziona, il consumatore dovrebbe in linea di massima essere sicuro di ottenere la prestazione richiesta al miglior prezzo.

Art. 26 cpv. 1 lett. c

Per chiarire la disposizione si è ritenuto opportuno precisare che il supplemento è fatturabile per ogni chiamata.

Art. 26 cpv. 1 lett. d