Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

1.3 Sezione 3: Obblighi del concessionario del servizio universale e degli altri fornitori di prestazioni del servizio universale

Art. 32 Trasmissione d’informazioni sui conteggi

Tutti i riferimenti al giustificativo delle tasse sono stati sostituiti con l’espressione “informazioni sui conteggi” in modo da tener conto del cambiamento effettuato all’art. 19 cpv. 1 lett. b e della nuova terminologia dell’art. 22a.

1.4 Sezione 4: Finanziamento del servizio universale

Art. 33 Determinazione dei contributi d’investimento

Art. 33 cpv. 5

La scadenza dei contributi d’investimento e del relativo finanziamento non corrisponde. Il concessionario del servizio universale anticipa il contributo annuo ma ha diritto di ricevere interessi su tale importo. La nuova formulazione precisa il tasso d’interesse con cui rimunerare l’anticipo. Basandosi sulle obbligazioni della Confederazione si applica un tasso adattato al rischio. I tassi d’interesse delle obbligazioni della Confederazione con varie scadenze sono pubblicati periodicamente e sono pertanto facilmente accessibili; questo aumenta la trasparenza e la facilità di pianificazione. Il tasso applicabile per la compensazione si basa da un lato sul livello del tasso applicabile per l’anno in cui essa è esigibile. Dall’altro, il tasso viene fissato anche a dipendenza della durata necessaria al calcolo e alla determinazione del contributo d’investimento.

Art. 33 cpv. 7

Una rapida ma precisa determinazione del contributo d’investimento è nell’interesse di tutti gli operatori e in definitiva anche dei consumatori. Poiché le tasse di concessione per singolo operatore conformemente all’art. 34 molto probabilmente vengono ripercosse sui prezzi fatturati ai clienti finali, sono in definitiva i consumatori a pagare il contributo d’investimento attraverso prezzi più elevati per i servizi di telecomunicazione. Affinché tutti gli operatori possano fissare in modo relativamente corretto i prezzi per i clienti finali, è necessaria un’informazione rapida sulle tasse di concessione dovute.

Se le tasse di concessione di un anno non possono essere fissate entro un termine utile, gli operatori sarebbero obbligati ad effettuare accantonamenti. Inoltre, dovrebbero fare supposizioni sul possibile ammontare della tassa di concessione dovuta. Tuttavia, al momento degli accantonamenti non disporrebbero dei dati necessari in quanto non partecipano al processo di determinazione dei contributi d’investimento. Se sono già stati effettuati accantonamenti, questi non potrebbero neppure essere adattati in modo abbastanza rapito alle esigenze. Quest’insicurezza potrebbe avere effetti indesiderati sulla fissazione dei prezzi. Solo il concessionario del servizio universale si trova in una situazione favorevole: quale diretto partecipante alla determinazione del contributo d’investimento dispone di maggiori informazioni che potrebbe utilizzare per fissare i suoi prezzi. Questo potrebbe distorcere inutilmente la concorrenza.

Per evitare il più possibile questa distorsione indesiderata della concorrenza, occorre garantire che l’importo del contributo d’investimento sia fissato rapidamente e