Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Per analogia al limite superiore dei prezzi fissato per le chiamate nazionali stabilite verso collegamenti fissi, il prezzo dell’utilizzo del servizio di trascrizione deve essere fatturato al secondo e può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi. Anche se questo cambiamento non modifica affatto l’attuale prassi, rende comunque la disposizione più chiara.

Art. 26 cpv. 2

Dato che viene sancito un solo prezzo massimo indipendente dal giorno e dall’ora della comunicazione, il cpv. 2 non ha più motivo di esistere ed è perciò stato abrogato.

Art. 26 cpv. 3

Il sistema di limitazione del prezzo delle comunicazioni stabilite da telefoni pubblici ha subito alcune modifiche. In particolare è stato deciso di allentare lo stretto legame esistente tra i prezzi fatturati dai telefoni pubblici e quelli chiesti da un collegamento privato. Ora il limite superiore del prezzo di una comunicazione nazionale stabilita da un telefono pubblico verso un collegamento fisso è uguale a quello definito al cpv. 1 lett. b del presente articolo. Il prezzo massimo di una comunicazione nazionale in direzione di un collegamento mobile non dovrà invece superare il prezzo standard2 fatturato dal concessionario del servizio universale per una comunicazione dello stesso tipo stabilita da un collegamento privato. Con questa disposizione si vuole evitare che il concessionario aumenti indebitamente i prezzi. Va notato che l’indicizzazione sistematica dei prezzi delle comunicazioni stabilite da un telefono pubblico ai prezzi delle comunicazioni da un collegamento privato sembra essere sempre meno opportuna, in particolare se si considera che la fornitura di prestazioni da un telefono pubblico è un mercato specifico che soddisfa bisogni diversi ed è sottoposto ad altre condizioni. A riprova di questa dissociazione dei mercati, citiamo le numerose opzioni tariffarie (cfr. abbonamento metà-prezzo nazionale, metàprezzo mini-combi e metà-prezzo combinato, offerta un’ora per un franco tutte le sere e i week-end) che possono essere offerte unicamente agli utenti di un collegamento privato.

Inoltre, la soppressione dell’indicizzazione automatica porta indirettamente all’eliminazione dei prezzi massimi per le comunicazioni internazionali stabilite da telefoni pubblici. Poiché il prezzo delle comunicazioni internazionali da collegamenti privati non è mai stato oggetto di limitazioni, lo stesso varrà per tutte le chiamate internazionali, indipendentemente da dove vengono stabilite. Questo cambiamento è dovuto al fatto che i clienti che desiderano telefonare da un collegamento pubblico hanno la possibilità di ricorrere a vari fornitori di servizi acquistando una carta prepagata e componendo un numero 0800. La concorrenza sembra tra l’altro essersi impiantata in modo soddisfacente poiché, secondo Swisscom, la metà dei minuti di traffico in uscita da telefoni pubblici è stabilita da fornitori alternativi. Possiamo quindi immaginare che l’utilizzo di queste carte prepagate si giustifica in particolare per le chiamate verso Paesi stranieri.

Infine, per motivi tecnici è necessario lasciare al concessionario del servizio universale la possibilità di arrotondare il prezzo delle comunicazioni ai successivi dieci centesimi.

Art. 26 cpv. 3bis

Ricordiamo che è possibile esigere un supplemento unico di 50 centesimi per l’utilizzo di un telefono pubblico solo se è impossibile fatturare un supplemento proporzionale alla durata della comunicazione. Dato che questo forfait sostituisce una tassazione proporzionale alla durata d’utilizzo del telefono pubblico, è ovviamente riscosso per ogni chiamata.

2 Per prezzo standard s’intende il prezzo normalmente chiesto all’utente che non ha sottoscritto piani tariffari particolari.