Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/90: Modifica dell'OST concernente il servizio universale · 40 pagine

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“Swisscom”. Con la concomitante liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni, il legislatore ha voluto sostituire il monopolio statale con la concorrenza quale strumento in grado di garantire la disponibilità dei servizi di telecomunicazione. Ciò equivale a un cambiamento di paradigma ed evidenzia la fiducia nelle forze di mercato. Con la liberalizzazione non sono cambiati gli obiettivi ma semplicemente gli strumenti utilizzati a tal fine. Secondo l’art. 1 cpv. 1, la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)1 ha “lo scopo di offrire alla popolazione e all’economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti.” Al capoverso 2 sono precisati i seguenti obiettivi:

a. “garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili;

b. assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze e rispettoso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale;

c. rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione”.

Per quanto possibile, i mercati possono svilupparsi liberamente. Secondo il legislatore, la concorrenza dovrebbe garantire il raggiungimento degli obiettivi elencati all’art. 1 cpv. 1 della LTC.

In molti segmenti di mercato la liberalizzazione ha effettivamente prodotto esiti positivi. Una maggiore concorrenza ha portato a un netto calo dei prezzi2. Inoltre, il gioco delle forze di mercato ha favorito l’offerta di prestazioni nuove o migliori.

2.2 Senso e scopo dell’obbligo di fornire il servizio universale

Per motivi di politica sociale l’art. 1 cpv. 2 lett. a LTC sancisce che determinate prestazioni debbano essere messe a disposizione di tutte le cerchie della popolazione. Un ambiente concorrenziale non è sempre in grado di garantire questa esigenza. In determinate circostanze può succedere che non tutti i consumatori (ad es. nelle zone periferiche) possano beneficiare del livello di prestazioni voluto dal legislatore. Al fine di evitare tali situazioni, il servizio universale è visto come una sorta di rete di sicurezza complementare alla concorrenza, volta a garantire alla popolazione un’offerta di servizi di telecomunicazione di base. Queste prestazioni vanno fornite con un determinato livello di qualità e ad un prezzo accessibile. L’art. 26 OST stabilisce il limite superiore dei prezzi3. Conformemente all’art. 16 cpv. 3 LTC, il Consiglio federale adegua periodicamente le prestazioni del servizio universale. Nel suo rapporto “Il servizio universale nelle infrastrutture (servizio pubblico)” il Consiglio federale ha confermato nel 2004 l’approccio adottato in materia di servizio universale nel campo delle telecomunicazioni.

La regolamentazione del servizio universale persegue l’obiettivo di politica sociale di garantire a tutta la popolazione un’offerta minima di servizi di telecomunicazione, non può dunque essere suo compito dar seguito a tutti i desideri e assicurare tutte le possibilità tecniche. Il messaggio relativo alla revisione della legge sulle telecomunicazioni del 10 giugno 1996 enuncia quanto segue: “La definizione della portata del servizio universale è volutamente limitata alle prestazioni di base che sono ampiamente conosciute e diffuse al giorno d'oggi. Nel caso di un'estensione terremmo conto delle sviluppo tecnico ed economico.

1 RS 784.10.

2 Tra febbraio 1998 e 2005 il costo di una chiamata nazionale di tre minuti si è ridotto di circa due terzi, vedi UFCOM: Sviluppo/Evoluzione fino al 31.12.2004 per determinati indicatori, maggio 2005, p. 13.

3 Nei collegamenti nazionali, la concorrenza vigente ha portato ad esempio ad un abbassamento dei prezzi di mercato al di sotto dei valori limite stabiliti. Questa condizione sottolinea chiaramente l’idea di fondo dei prezzi limite in quanto „rete di sicurezza“ da applicare solo in casi estremi.