Allegato 4 (OSStr)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale
Fedlex · Progetto · Pagina 1
Proposte di modifica (rappresentazione sinottica) con spiegazioni / OSStr Allegato 4
IV. Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 19 cpv. 1 lett. fbis Art. 19 cpv. 1 lett. fbis
fbis Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, fbisIl segnale „Divieto di circolazione per i rimorchi,
eccettuati i semirimorchi e rimorchi a un asse» eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con centrale“ (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi a con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i
un asse. Il peso indicato su una tavola rimorchi ad asse centrale. Il peso indicato su una complementare significa che i rimorchi, il cui tavola complementare significa che i rimorchi, il peso totale iscritto nella licenza di circolazione cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono non supera il peso indicato dal segnale, sono esclusi dal divieto. esclusi dal divieto.
Spiegazioni:
Il termine „rimorchi a un asse“ dovrebbe essere sostituito da „rimorchi ad asse centrale“ conformemente alla
terminologia dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 67 cpv. 1 lett. h Art. 67 cpv. 1 lett. h
1 Per il comportamento sulla strada, hanno carattere1
Per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati: obbligatorio i segni e le istruzioni dati:
h. dai membri di servizi della circolazione privati h. dai membri dei servizi della circolazione privati
impiegati nell’ambito di manifestazioni, quando quando portano i segni distintivi della loro portano i segni distintivi della loro funzione. funzione.
Spiegazioni:
Osservazione: il testo della colonna sinistra è in vigore soltanto dal 1.3.2006.
Da molti anni viene presentato un numero sempre crescente di interventi in base ai quali dovrebbe essere ammesso più estesamente l’accompagnamento di trasporti da parte di privati. Non è però stato attuato un disciplinamento unitario per trasporti speciali a causa dei controversi punti di vista dei Cantoni.
Con la proposta di revisione attuale dovrebbe essere data ai Cantoni la facoltà di autorizzare i privati ad accompagnare i trasporti speciali almeno sul loro territorio cantonale, se i segni/le istruzioni dei privati autorizzati sono dichiarati obbligatori. Pertanto ciascun Cantone può decidere se vuole accettare questa possibilità. I Cantoni sono competenti per la determinazione delle condizioni quadro di un trasferimento degli incarichi a privati. Dovrebbero essere fissati in direttive intercantonali criteri unitari per tutta la Svizzera.