Allegato 3 (ONC)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 5 pagine

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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / ONC Allegato 3

III. a. Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 2 cpv. 1 Art. 2 cpv. 1

1 Chiunque, per spossatezza, influsso dell’alcol, di1 Chiunque, per spossatezza, influsso dell’alcol, di medicamenti o della droga oppure per altri motivi è medicamenti o di stupefacenti oppure per altri motivi inabile alla guida, non può condurre un veicolo. è inabile alla guida, non può condurre un veicolo. Il termine "droga“ viene sostituito da „stupefacenti". Così la terminologia della disposizione dell’ordinanza corrisponde a quella della prevalente disposizione di legge (art. 31 cpv. 2 LCStr).

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 32 cpv. 1 e 2 Art. 32 cpv. 1 e 2

1 I fari fendinebbia e i fari di curva possono essere1 Abrogato

accesi solo in caso di nebbia, tempesta di neve o

forte pioggia e, di notte, su tratti con molte curve.

2 I fari fendinebbia di coda possono essere accesi2 I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda

solo se la visibilità è inferiore a 50 m a causa della possono essere accesi solo se la visibilità è inferiore nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia. a 50 m a causa della nebbia, di una tempesta di

neve o di forte pioggia.

Spiegazioni:

I fari di curva conformemente alla previgente OCE (ordinanza del 27 agosto 1969 concernente la costruzione e

l’equipaggiamento dei veicoli stradali) producono – come i fari fendinebbia – un fascio di luce largo e ben delimitato verso l’alto. Per questa ragione il loro impiego era finora disciplinato come quello dei fari fendinebbia.

Nell’OETV i fari di curva non sono più definiti. Secondo l’OETV tuttavia sono permessi a titolo di luci supplementari due fari abbinati allo sterzo. Nel regolamento ECE 48 (Installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnalazione

luminosa) questi vengono parimente definiti fari di curva, come la modificazione dell’illuminazione orizzontale dei fari a luce anabbagliante e l’attivazione di fonti di luci supplementari per meglio illuminare le curve. In tutti questi casi l’attuale disciplinamento circa l’impiego di fari di curva non appare più consono e quindi non è più necessaria una prescrizione d’impiego specifica.

Con la modifica proposta l’impiego semplificato dei fari fendinebbia risulta regolato analogamente a quello dei fari fendinebbia di coda.

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 67 cpv. 1 lett. f, g e h Art. 67 cpv. 1

11 Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di

veicoli non può superare: veicoli non può superare:

f. 24 t per i rimorchi con tre assi o più; f. 32,00 t per i rimorchi normali con quattro assi;

g. 18 t per i rimorchi con due assi e per i rimorchi g. 24,00 t per i rimorchi normali con tre assi

con asse doppio;

h. 10 t per i rimorchi a un asse. h. 18,00 t per i rimorchi normali con due assi

Per i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale il peso effettivo non può superare i carichi sull’asse ammessi giusta il capoverso 2.

Spiegazioni:

Adeguamenti all’articolo 183 capoverso 1OETV.

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 77 cpv. 3 Art. 77 cpv. 3

3 L’autorità competente a rilasciare permessi speciali3 L’autorità competente a rilasciare permessi speciali (art. 79) può, conformemente alle direttive (art. 79) può, conformemente alle direttive

dell’USTRA, autorizzare su determinate tratte il dell’USTRA, autorizzare su determinate tratte il traino di rimorchi a slitta adibiti al trasporto di traino di rimorchi a slitta adibiti al trasporto di

persone o di merci da parte di trattori e autoveicoli persone o di merci da parte di trattori, autoveicoli con tutte le ruote motrici. con tutte le ruote motrici e slitte a motore.