Allegato 8 (SDR)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 2 pagine
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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / SDR Allegato 8
VIII. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
(Le modifiche entrano in vigore unitamente all’ordinanza sul controllo della circolazione stradale) (cfr. allegato 1)
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 17 Comunicazioni di infrazioni e Art. 17 Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l’UE collaborazione con l’UE
1 Se, in occasione di un controllo stradale, la polizia
Le comunicazioni e la collaborazione con l’UE sono riscontra infrazioni gravi o ripetute alle prescrizioni disciplinate nell’ordinanza sul controllo della sul trasporto di merci pericolose, lo comunica: circolazione stradale (SR 741.xx).
a. all’autorità cantonale competente e all’Ufficio
federale dei trasporti, se si tratta di un veicolo
immatricolato in Svizzera o di un’impresa
domiciliata in Svizzera;
b. all’autorità competente dello Stato di
immatricolazione, se si tratta di un veicolo
immatricolato in uno Stato membro dell’UE o di
un’azienda ivi domiciliata.
2 L’Ufficio federale riceve le comunicazioni di Stati
membri dell’UE in merito a infrazioni gravi o ripetute
alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose
commesse da veicoli immatricolati in Svizzera o da
imprese domiciliate in Svizzera, nonché in merito
alle misure adottate e trasmette tali comunicazioni
all’autorità cantonale competente.
3 Gli organi di polizia del Cantone sul cui territorio è
stata riscontrata, in occasione di un controllo
stradale, una violazione grave e ripetuta delle
prescrizioni sul trasporto di merci pericolose da
parte di un veicolo immatricolato in uno Stato
membro dell’UE o di un’impresa ivi domiciliata,
possono chiedere allo Stato di immatricolazione
informazioni pertinenti e l’adozione di misure
appropriate.
4 Se lo Stato di immatricolazione esegue, sulla base
di una domanda di cui al capoverso 3, un controllo
presso un’impresa, l’autorità cantonale di
immatricolazione può chiedere che le sia reso noto il
risultato.
Spiegazioni:
Il precedente tenore dell’art. 17 SDR viene spostato per analogia nella nuova ordinanza sul controllo della circolazione stradale OCCS. Ne viene fatto cenno in questa sede per motivi di trasparenza.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 18 Comunicazioni a scopi statistici Art. 18 Comunicazioni a scopi statistici
1 Al più tardi entro sei mesi dalla fine di ogni anno Il rapporto è allestito conformemente all’ordinanza civile, le autorità cantonali comunicano all’Ufficio sul controllo della circolazione stradale.
federale:
a. se possibile, il volume registrato o stimato dei
trasporti stradali di merci pericolose (in tonnellate
trasportate o in tonnellate-chilometro);
b. il numero di controlli eseguiti;
c. il numero di veicoli controllati (indicando se sono
immatricolati in Svizzera, in uno Stato membro
dell’UE o in uno Stato terzo);
d. il numero e il tipo di infrazioni constatate;
e. il numero e il tipo di sanzioni inflitte.
2 Le comunicazioni sono trasmesse nella forma
prescritta dall’Ufficio federale.