Allegato 8 (SDR)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 2 pagine

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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / SDR Allegato 8

VIII. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

(Le modifiche entrano in vigore unitamente all’ordinanza sul controllo della circolazione stradale) (cfr. allegato 1)

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 17 Comunicazioni di infrazioni e Art. 17 Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l’UE collaborazione con l’UE

1 Se, in occasione di un controllo stradale, la polizia

Le comunicazioni e la collaborazione con l’UE sono riscontra infrazioni gravi o ripetute alle prescrizioni disciplinate nell’ordinanza sul controllo della sul trasporto di merci pericolose, lo comunica: circolazione stradale (SR 741.xx).

a. all’autorità cantonale competente e all’Ufficio

federale dei trasporti, se si tratta di un veicolo

immatricolato in Svizzera o di un’impresa

domiciliata in Svizzera;

b. all’autorità competente dello Stato di

immatricolazione, se si tratta di un veicolo

immatricolato in uno Stato membro dell’UE o di

un’azienda ivi domiciliata.

2 L’Ufficio federale riceve le comunicazioni di Stati

membri dell’UE in merito a infrazioni gravi o ripetute

alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose

commesse da veicoli immatricolati in Svizzera o da

imprese domiciliate in Svizzera, nonché in merito

alle misure adottate e trasmette tali comunicazioni

all’autorità cantonale competente.

3 Gli organi di polizia del Cantone sul cui territorio è

stata riscontrata, in occasione di un controllo

stradale, una violazione grave e ripetuta delle

prescrizioni sul trasporto di merci pericolose da

parte di un veicolo immatricolato in uno Stato

membro dell’UE o di un’impresa ivi domiciliata,

possono chiedere allo Stato di immatricolazione

informazioni pertinenti e l’adozione di misure

appropriate.

4 Se lo Stato di immatricolazione esegue, sulla base

di una domanda di cui al capoverso 3, un controllo

presso un’impresa, l’autorità cantonale di

immatricolazione può chiedere che le sia reso noto il

risultato.

Spiegazioni:

Il precedente tenore dell’art. 17 SDR viene spostato per analogia nella nuova ordinanza sul controllo della circolazione stradale OCCS. Ne viene fatto cenno in questa sede per motivi di trasparenza.

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 18 Comunicazioni a scopi statistici Art. 18 Comunicazioni a scopi statistici

1 Al più tardi entro sei mesi dalla fine di ogni anno Il rapporto è allestito conformemente all’ordinanza civile, le autorità cantonali comunicano all’Ufficio sul controllo della circolazione stradale.

federale:

a. se possibile, il volume registrato o stimato dei

trasporti stradali di merci pericolose (in tonnellate

trasportate o in tonnellate-chilometro);

b. il numero di controlli eseguiti;

c. il numero di veicoli controllati (indicando se sono

immatricolati in Svizzera, in uno Stato membro

dell’UE o in uno Stato terzo);

d. il numero e il tipo di infrazioni constatate;

e. il numero e il tipo di sanzioni inflitte.

2 Le comunicazioni sono trasmesse nella forma

prescritta dall’Ufficio federale.