Allegato 7 (OAC)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 11 pagine
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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OAC Allegato 7
VII. a. Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC)
Categoria speciale F
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 3 cpv. 3 Categoria speciale F Art. 3 cpv. 3 Categoria speciale F
3 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie3
La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti: speciali seguenti:
F: veicoli a motore, esclusi motoveicoli e F: veicoli a motore di lavoro e trattori la cui velocità
motoleggere, la cui velocità massima non massima non supera 45 km/h, carri con motore supera 45 km/h; e veicoli a motore agricoli;
Spiegazioni:
Secondo il nuovo disciplinamento, le automobili, anche se la loro velocità massima è limitata a 45 km/h, non possono più essere condotte con la licenza di condurre della categoria speciale F. Le conseguenze sono tre:
1) le persone cui è stata revocata la licenza di condurre in futuro non potranno più condurre automobili e camion con velocità limitata a 45 km/h;
2) l’età minima per condurre automobili e camion sarà sempre di 18 anni (anche per automobili e camion 45 km/h);
3) per condurre camion, anche se con velocità limitata a 45 km/h, saranno sempre necessarie le categorie C1 (fino a 7,5 t) o C (più di 7,5 t).
Viene così attuata la risposta del Consiglio federale all’interpellanza Aeschbacher del 17 marzo 2005 (05.3139). Restano invece in vigore le possibilità d’agevolazione per gli invalidi e i seniori.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 6 cpv. 4 lett. a n. 1 Art. 6 cpv. 4 lett. a n. 1
4 L’autorità cantonale può:4
L’autorità cantonale può:
a. agli invalidi che hanno bisogno di un veicolo a a. agli invalidi che hanno bisogno di un veicolo a
motore e sono in grado di guidarlo con motore e sono in grado di guidarlo con
sicurezza: sicurezza:
1. rilasciare una licenza di condurre della 1. rilasciare una licenza di condurre della categoria B, della sottocategoria B1 o delle categoria B, della sottocategoria B1 o della categorie speciali F o M prima del categoria speciale M prima del
raggiungimento dell’età minima richiesta, raggiungimento dell’età minima richiesta, fondandosi su un certificato medico, fondandosi su un certificato medico.
Spiegazioni:
Poichè la categoria speciale F non autorizza più a condurre automobili, non vi è nemmeno più la necessità di rilasciare la licenza di condurre della categoria speciale F prima del raggiungimento dell’età minima.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 7 cpv. 3 Art. 7 cpv. 3
3 L’autorità cantonale può derogare ai requisiti3 L’autorità cantonale può derogare ai requisiti medici richiesti se non ci sono motivi d’esclusione ai medici richiesti se non ci sono motivi d’esclusione ai sensi dell’articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato sensi dell’articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato degli esami speciali lo propone. degli esami speciali lo propone. Essa può vincolare
il rilascio della licenza a condizioni, segnatamente alla limitazione della velocità massima.
Spiegazioni:
Con la presente modifica è data all’autorità ad es. la possibilità di rilasciare la licenza di condurre della categoria B con limitazione della velocità massima, anche se non sono adempiuti tutti i requisiti medici. Ciò a sostituzione del fatto che la categoria speciale F non autorizza più a condurre automobili.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 8 cpv. 4 Art. 8 cpv. 4
4 Per trasportare professionalmente persone con4 Per trasportare professionalmente persone con veicoli a motore della categoria B o C, delle veicoli a motore delle categorie B o C o delle sottocategorie B1 o C1 oppure della categoria sottocategorie B1 o C1, occorre aver condotto speciale F, occorre aver condotto regolarmente regolarmente durante un anno un veicolo a motore durante un anno un veicolo a motore della della categoria di licenza corrispondente o di una corrispondente o di una categoria di licenza categoria superiore, eccettuate la categoria A e la superiore, eccettuate la categoria A e la sottocategoria A1.
sottocategoria A1.