Allegato 5 (OAV)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 2 pagine
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Proposte di modifica (rappresentazione sinottica) con spiegazioni / OAV Allegato 5
V. Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
L’11 maggio 2005 l’Unione europea ha pubblicato la Quinta direttiva sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli1. Le seguenti proposte di modifica tendono ad armonizzare, dove è sensato e necessario, le disposizioni svizzere a livello d’ordinanza con le prescrizioni europee.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 6a (nuovo) Attestazione relativa ai sinistri provocati Su domanda dell’assicurato, l’assicuratore può rilasciargli entro quindici giorni un’attestazione relativa ai sinistri provocati risp. all’assenza di sinistri riguardante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. Spiegazioni:
Il quadro individuale dei sinistri subiti e causati è un elemento importante nel calcolo dei premi e interessa
particolarmente i conducenti prudenti. L’attestazione relativa ai sinistri provocati o all’assenza di sinistri è uno strumento idoneo per raggiungere gli obiettivi intesi ad ottenere una deregolamentazione nell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Tutto ciò nel pubblico interesse e in considerazione degli interessi dei consumatori che vogliono cambiare assicuratore
La direttiva obbliga gli Stati membri a esigere che gli assicuratori forniscano l’attestazione di cui sopra. Il diritto svizzero non contiene nessuna base legale per un obbligo siffatto. Proponiamo pertanto di aggiungere una clausola potestativa nell’OAV. Con la prossima revisione della LCStr può essere creata la base legale per la disposizione di carattere obbligatorio e l’OAV sarà adeguatamente modificata.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 52 cpv. 3 Art. 52 cpv. 3
3 In caso di danni materiali causati da veicoli a 3 In caso di danni materiali causati da veicoli a motore, rimorchi o velocipedi non identificati, la motore, rimorchi o velocipedi non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a 1000 franchigia per ogni persona lesa ammonta a 1000 franchi. franchi. Se nel medesimo evento l’autore del danno è responsabile per danni fisici a una o più persone, la franchigia decade. Spiegazioni:
I Fondi europei di garanzia, contrariamente alla Svizzera, non indennizzano, di norma, i danni materiali nei casi di fuga del conducente. La direttiva esige che, d’ora in poi, gli Stati membri coprano almeno i danni materiali causati da un veicolo non identificato, se l’incidente ha provocato gravi danni fisici. Per i danni materiali è ammessa una franchigia massima di 500 EUR. In questi rari casi, in Svizzera si rinuncia completamente alla franchigia. Per evitare problemi di definizione nell’applicazione pratica ciò vale per tutti i tipi di danni fisici.
Spiegazioni e proposta di una somma di copertura minima secondo l’UE:
A contare dal 1° novembre 2004 in Svizzera, per gli infortuni di veicoli a motore, si applicano per evento le seguenti somme di copertura minime (copertura di danni materiali e fisici):
a) Automobili (fino a 9 posti), motoveicoli, altri (incl. autocarri): 5 milioni CHF
b) Automobili e autotreni adibiti al trasporto di persone:
- con più di 9, ma al massimo 50 posti: 10 milioni CHF
- con oltre 50 posti: 20 milioni CHF
c) Veicoli a motore e autotreni adibiti al trasporto di merci pericolose: 15 milioni CHF
Nel 2004 le coperture minime sono state oggetto di discussioni in seno all’Unione europea, ma non era stata presa nessuna decisione. La direttiva prescrive ora agli Stati membri le seguenti coperture minime:
2 5 milioni EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle
a) Danni alle persone: 1 milione EUR per vittima o
vittime.
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_149/l_14920050611it00140021.pdf
2
Rettifica del 30 giugno 2005
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/oj/2005/l_168/l_16820050630de00500050.pdf