Allegato 9 (OLR1, OLR2)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 3 pagine
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Proposte di modifica (presentazione sinottica) con spiegazioni / OLR 1, OLR 2 Allegato 9
IX. a. Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1)
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 4 cpv. 2 lett. f
2 Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono
unicamente corse con i seguenti veicoli o
combinazioni di veicoli:
f. veicoli la cui velocità massima, per tipo di costruzione, è di 45 km/h.
Spiegazioni:
Si tratta di proposte di modifica di diversi organismi (SVLT, SSIC, FAT, CPS, SLV, SPIA, SFV), giustificate come segue: "La maggior parte dei veicoli a motore agricoli con targhe bianche viene sempre ancora utilizzata prevalentemente per le corse agricole. L’uso dell’odocronografo non ha alcun senso, causa soltanto costi inutili, confusione per i conducenti e false contravvenzioni da parte della polizia. Non si intravede nemmeno un contributo per la sicurezza stradale."
Osservazioni dell’USTRA: prima del 1° ottobre 1995 (entrata in vigore dell’OLR 1) la velocità massima autorizzata era limitata generalmente a 40 km/h. Per il fatto che il diritto comunitario è stato ripreso in quello svizzero (art. 4 cpv. 1 OLR 1 contiene le medesime eccezioni del diritto UE), la velocità massima è stata limitata a 30 km/h. Un nuovo rialzo di questo limite a 45 km/h potrebbe essere applicato soltanto nel traffico interno, poiché la Svizzera è legata al diritto comunitario risp. all’AETR per quanto concerne le eccezioni generali (art. 4 cpv. 1 OLR 1).
IX. b. Modifiche OLR 1 che entrano in vigore unitamente all’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (cfr. allegato 1)
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 21 cpv. 2 lett. g Art. 21 cpv. 2 lett. g
2 È punito con l’arresto o con la multa chiunque viola Abrogato
le disposizioni sul controllo (art. 13–18), in
particolare chi:
g. ostacola l’autorità d’esecuzione nell’attività di
controllo, le rifiuta l’accesso all’azienda o la
consegna dei documenti di controllo e dei dati
memorizzati o le informazioni necessarie oppure
le rilascia informazioni non veritiere;
Spiegazioni:
La disposizione penale del cpv. 2 lett. g viene spostata nell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale e pertanto qui può essere abrogata.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 23 cpv. 1, 2 e 3 Art. 23 cpv. 1, 2 e 3
1 I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi1 I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano gli uffici competenti per il rilascio, la designano gli uffici competenti per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte revoca e la dichiarazione di non validità delle carte del conducente, dell’azienda e del controllo come del conducente, dell’azienda e del controllo come anche le autorità competenti per l’esecuzione. anche le autorità competenti per l’esecuzione.
Queste ultime fanno rapporto ogni due anni
all’Ufficio federale delle strade.
2 Le autorità d’esecuzione effettuano controlli sulla2 Abrogato
strada e nelle aziende. Il Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
comunicazioni (DATEC) ne stabilisce il numero
minimo.