Allegato 6 (OETV)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 8 pagine
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Proposte di modifica (rappresentazione sinottica) con spiegazioni / OETV Allegato 6
VI. Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Autofurgoni con sedili supplementari nel vano di carico Testo in vigore Proposta di modifica Art. 11 cpv. 2 lett. e Art. 11 cpv. 2 lett. e Autoveicoli di trasporto secondo il diritto Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero svizzero
2 Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come 2 Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come
segue (per quelli adibiti al trasporto di persone e di segue (per quelli adibiti al trasporto di persone e di cose sono determinanti le caratteristiche prevalenti): cose sono determinanti le caratteristiche prevalenti):
e. gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il e. gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il
trasporto di cose (classe N1); la presenza di trasporto di cose (classe N1); la presenza di sedili supplementari ribaltabili nel vano di cari- sedili supplementari ribaltabili nel vano di carico per il trasporto occasionale e non a scopo co per il trasporto occasionale e non a scopo commerciale di persone non ne impedisce la commerciale di persone non ne impedisce la classificazione come autofurgoni; classificazione come autofurgoni, a condizione che il numero totale di posti a sedere, compreso quello del conducente, non sia superiore a 9;
--- Art. 222i (nuovo) Disposizioni transitorie concernenti le modifiche del jj mm 200X
--- X Ai veicoli già messi in circolazione si applica fino al
successivo esame periodico il diritto previgente relativamente all’articolo 11 capoverso 2 lettera e concernente il numero massimo di posti a sedere ammessi nel vano di carico degli autofurgoni.
Spiegazioni:
Con la modifica proposta si intende evitare che, per eludere le prescrizioni (riguardanti per es. il dispositivo di limitazione della velocità), i furgoncini possano essere classificati come «autofurgoni con sedili supplementari».
Classificazione dei rimorchi di cantiere Testo in vigore Proposta di modifica Art. 22 cpv. 2 lett. c Art. 22 cpv. 2 lett. c Generi di rimorchi di lavoro Generi di rimorchi di lavoro
2 Sono equiparati a questi rimorchi: 2 Sono equiparati a questi rimorchi:
c. i rimorchi che servono sui cantieri da officina, c. Abrogato
ufficio, spogliatoio, impianto sanitario o alloggio,
deposito per gli utensili, ecc.;
--- Art. 222i (nuovo) Disposizioni transitorie concernenti le modifiche del jj mm 200X
--- X Ai veicoli messi in circolazione prima del 1° ottobre
2007 si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 22 capoverso 2 lettera c concernente la classificazione dei rimorchi di cantiere.
Spiegazioni:
La disposizione secondo cui questi rimorchi di cantiere sono equiparati ai rimorchi di lavoro è estranea al sistema dell’OETV. Secondo la definizione dell’art. 22 cpv. 1, i «rimorchi di lavoro» hanno una superficie di carico limitata per gli utensili e il carburante. Secondo l’art. 20 cpv. 1, i rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d’esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.) per principio sono equiparati ai rimorchi di trasporto. Il solo fatto di utilizzarli sui cantieri non costituisce un criterio oggettivo di classificazione e non giustifica alcuna regolamentazione speciale.