Allegato 2 (OAA)

Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 13 pagine

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Proposte dell’atto normativo (nuovo) con spiegazioni / OAA Allegato 2

II. Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto professionale di persone e di merci su strada

(Ordinanza sull’ammissione degli autisti, OAA)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 capoversi 4 e 5, 22 capoverso 1, 25 capoverso 2 lettere b, c e d, 103 e106 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale,

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Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto professionale di persone e merci su strada, la loro formazione di base e la formazione periodica come anche le esigenze poste ai centri di formazione.

Spiegazioni:

Secondo il diritto vigente, basta la licenza di condurre delle categorie C, CE, D, DE risp. delle sottocategorie C1, C1E, D1, D1E, per effettuare trasporti professionali con i rispettivi veicoli a motore. Per il traffico internazionale, i conducenti di autocarri devono inoltre avere compiuto almeno 21 anni o – se non li hanno ancora compiuti – avere concluso con successo la formazione minima giusta l’allegato 10 numero 1 OAC o aver ottenuto il certificato federale di capacità al termine dell’apprendistato di conducente di autocarri. Il candidato alla licenza di condurre della categoria D senza pratica di guida giusta l’articolo 8 capoverso 1 OAC deve anche assolvere una formazione minima (giusta allegato 10

2, parte integrante dell’Accordo sul

numero 2 OAC). Queste prescrizioni corrispondono alla direttiva 76/914 CEE

trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia.

Con la nuova direttiva 2003/59/CE3 l’Unione Europea sostituisce la direttiva 76/914/CEE e introduce una formazione iniziale armonizzata e ampliata come anche una nuova formazione periodica obbligatoria per il trasporto professionale di persone e merci. Poiché la Svizzera nel quadro degli accordi bilaterali Svizzera UE ha ripreso la direttiva

76/914/CEE4, proponiamo di riprendere anche la direttiva 2003/59/CE.

Esistono buoni motivi per introdurre una formazione di base e una formazione periodica obbligatoria per autisti

professionali: da un canto, è migliorata la qualità delle professioni di „conducente di autocarro“ e „conducente di

autobus“ e, attraverso questa rivalutazione della formazione professionale, le professioni diventeranno più attrattive per i giovani; d’altro canto, questa formazione offre un importante contributo alla sicurezza del traffico, in quanto i

conducenti, nella formazione di base e in quella complementare, si occuperanno più intensamente dei temi concernenti detta sicurezza. Inoltre sia da parte dei datori di lavoro, sia da quella dei lavoratori si riscontrano esigenze di formazione di base e formazione periodica così che attualmente di loro iniziativa vengono già offerti i più svariati corsi. Infine è pure importante il fatto che la Svizzera non richieda una formazione per i conducenti professionali inferiore a quella degli Stati UE.

1

RS 741.01

2 Direttiva 76/914/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1976 sul livello minimo della formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. 3 Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_226/l_22620030910it00040017.pdf). 4 RS 0.740.72, allegato 1 sezione 2