Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 8 pagine

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2 Valutazione complessiva

Soltanto pochi partecipanti hanno espresso una valutazione complessiva in merito all’avamprogetto di ordinanza. AI lo considera appropriato. GE e JU esprimono un consenso di principio. Pure NW e TI si sono dichiarati favorevoli.

Le disposizioni relative ai redditi determinanti hanno dato adito a numerose osservazioni particolareggiate. Le opinioni divergono sulla questione se occorra continuare a basarsi sulle soluzioni previste dalla LPC o prevedere deroghe (e se del caso quali).

Di principio il progetto di ordinanza è risultato ben accolto dai Cantoni.

3 Valutazione dei singoli articoli

Sezione 1: Redditi determinanti

Art. 1 Principio ed eccezioni

Osservazioni generali

Rapporto con le norme previste dalla LPC: secondo il diritto vigente, che si basa sulla legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC, RS 831.30), il reddito da attività lucrativa è computato in ragione dei due terzi mentre i proventi da rendite lo sono interamente. Pur rinviando di principio alla LPC (cpv. 1), l’avamprogetto di ordinanza propone tuttavia di computare interamente il reddito da attività lucrativa, in deroga alla LPC. Inoltre in futuro andranno computate interamente, oltre ad eventuali rendite, anche le prestazioni complementari.

Nell’aiuto alle vittime anche la sostanza deve essere computata in misura diversa da quella prevista per le prestazioni complementari: occorre, da un lato, aumentare la franchigia e, dall’altro, computare in misura maggiore, ossia in ragione di 1/5, la sostanza che supera la franchigia (e non più come finora in ragione di 1/15).

8 Cantoni (AI, AR, GR, NE, SH, SZ, TG, VS) approvano l’articolo 1, che riscuote il consenso di complessivamente 12 Cantoni, se si includono i Cantoni che hanno espresso un’adesione generale all’avamprogetto o all’articolo 1 (NW, SG, TI, UR).

14 partecipanti (AG, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, VD, ZG, ZH, CSUC, COROLA, ARGE) respingono totalmente o in parte l’articolo 1. Due partecipanti non capiscono perché si debba derogare alla normativa vigente (VD, ARGE). FR sarebbe favorevole soltanto se la disposizione lasciasse al servizio incaricato di applicare il diritto un certo margine di manovra per considerare spese straordinarie (come p. es. costi sanitari). Numerosi partecipanti accolgono deroghe alla LPC, in particolare al fine di equiparare i differenti tipi di redditi e di computare maggiormente la sostanza, ma in misura diversa da quella proposta. Soltanto pochi partecipanti chiedono di mantenere il diritto vigente.