Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 8 pagine

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Nuova proposta: costo della vita di persone residenti all’estero

10 partecipanti (AR, BE, BL, BS, LU, SG, SO, UR, ZH, CSUC) propongono di prevedere nella nuova ordinanza, nel caso di aventi diritto residenti all’estero, l’adeguamento dell’importo giusta la LPC al costo della vita in loco.

Art. 2 Considerazione di terzi

Equiparazione delle diverse forme di coppia (cpv. 1 e 2)

Rapporto con le norme previste dalla LPC: l’avamprogetto di ordinanza completa il disciplinamento giusta la LPC prevedendo che all’avente diritto siano computati non soltanto i redditi del coniuge e del partner registrato, ma anche quelli del convivente.

15 partecipanti (AG, BE, BL, BS, GR, LU, NE, SH, SO, UR, VS, ZG, ZH, CSUC, COROLA) approvano tale principio.

La proposta è respinta, per motivi giuridici, da LU, secondo cui l’equiparazione delle coppie conviventi a quelle coniugate richiede una base legale. Nella nuova ordinanza occorre pertanto stralciare l’espressione «che convivono stabilmente» rimandando il progetto alla prossima revisione di legge.

Altre osservazioni: occorre precisare che non vi è un computo congiunto se il matrimonio o l’unione è sciolta (TG). Per quanto concerne la versione tedesca, è stato chiesto di sostituire «Berechnung» des Lebensbedarfs con «Bestimmung» (BE, ZH, CSUC).

Figli: computo dei redditi dei genitori (Abs. 3)

Rapporto con le norme previste dalla LPC: anche per quanto concerne questo punto si è leggermente derogato alle prescrizioni della LPC. In caso di minorenni e giovani adulti in formazione sono computati i redditi dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.

Osservazioni: è necessario chiarire la situazione dei figli che vivono nella stessa economia domestica nati da un matrimonio precedente o i cui genitori non sono coniugati, nonché quella dei giovani adulti in formazione che non vivono più con i genitori (GE).

Nuova proposta: deroghe al principio del computo congiunto

Per i motivi menzionati nelle spiegazioni si è rinunciato a prevedere una tale disposizione nell’avamprogetto.

19 partecipanti (AG, AI, BE, BL, BS, GE, LU, NE, SH a senso, SO, SZ a senso, UR, VD, VS, ZG, ZH, CSUC, COROLA, ARGE) auspicano un disciplinamento derogatorio; sono state avanzate numerose proposte per la definizione della fattispecie derogatoria e delle conseguenze giuridiche. Da un lato, occorre rinunciare a computare i redditi dell’autore in caso di vittime di violenza domestica. In tali casi, la vittima va trattata come una persona sola, poiché la dipendenza finanziaria ed emotiva cui è soggetta le impone spesso di restare con l’autore.