Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/104: Revisione totale dell'ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati · 8 pagine

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Art. 9 Eventi straordinari

3 Cantoni (GR, NE, SH) hanno accolto espressamente il coordinamento a livello federale.

Il capoverso 2 è respinto da un partecipante (ARGE), che auspica la competenza del Consiglio federale invece che dell’Assemblea federale.

Altre osservazioni: per GR è poco chiaro se la Confederazione si occupa del coordinamento di propria iniziativa o soltanto su richiesta di un Cantone. VD ritiene necessario chiarire il concetto di «eventi straordinari»; occorre inoltre precisare che i Cantoni non devono fornire alcuna prestazione se le vittime sono state indennizzate dalla Confederazione e che l’autore è obbligato a rimborsare le prestazioni cantonali.

Art. 10 Valutazione

SZ chiede di precisare gli obblighi dei Cantoni conformemente al capoverso 2.

Art. 11 Cooperazione internazionale

Nessuna osservazione.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 12 Abrogazione del diritto previgente

Nessuna osservazione.

Art. 13 Entrata in vigore

Nessuna osservazione.

4 Altre proposte

È proposto di riprendere nella nuova ordinanza il punto 3.5 delle raccomandazioni della CSUC-LAV, secondo cui un consultorio può limitarsi a fornire informazioni in merito ad altre offerte d’aiuto appropriate se né il domicilio della vittima né il luogo del reato si trovano nel Cantone in cui ha luogo la consulenza (GE, COROLA, come SZ).

GR vorrebbe completare la nuova ordinanza con direttive per il calcolo della riparazione morale, rinunciando ad allestire un corrispondente promemoria.