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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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3 Modelli di base

3.1 Imposizione individuale

3.1.1 Modelli sinora analizzati

3.1.1.1 Imposizione individuale vera e propria

Un’imposizione individuale vera e propria attribuisce a ogni contribuente, indipendentemente dallo stato civile e senza correttivi, unicamente il reddito da esso conseguito. Lo stesso discorso vale per la sostanza. L’imposizione individuale vera e propria non prende in considerazione il numero di persone che vivono dello stesso reddito. Per le coppie di coniugi o concubini in cui uno dei partner non consegue alcun reddito, non sono dunque previste misure di sgravio. La conseguente minore capacità economica dei contribuenti con obblighi famigliari è tutt’al più presa in considerazione attraverso deduzioni riguardanti i figli (deduzione per figli, deduzione per la cura dei figli, deduzione dei premi per la cassa malati dei figli). Nemmeno i vantaggi di cui godono le economie domestiche composte da più persone nei confronti delle economie domestiche con una persona sono presi in considerazione.

In caso di imposizione individuale vera e propria, ossia senza correttivi, l’onere fiscale delle economie domestiche composte da coppie dipende dalla ripartizione del reddito all’interno della coppia. Rispetto alle coppie con doppio reddito, le coppie con un solo reddito nella stessa situazione reddituale, sono considerevolmente penalizzate a causa della progressione della tariffa fiscale.

Come stabilito dal Tribunale federale nella sentenza in re Hegetschweiler, l’imposizione individuale non è esclusa dal diritto costituzionale. Il legislatore non la deve tuttavia legare a una tariffa unica, bensì – come per l’addizione dei fattori – deve contrastare un maggior carico fiscale, segnatamente quello dei coniugi con un solo reddito, mediante adeguati correttivi (differenziazione delle tariffe, deduzioni per coniugati e sim.)13.

Per poter tassare le diverse categorie di contribuenti secondo la loro capacità economica ed evitare un carico fiscale maggiore per determinati gruppi, da un punto di vista del diritto costituzionale è dunque necessario apportare correttivi nell’imposizione individuale.

Per la riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia entrano pertanto in linea di conto solo modelli della cosiddetta imposizione individuale modificata che, diversamente dall’imposizione individuale vera e propria, prevedono correttivi, al fine di ottenere relazioni equilibrate tra i carichi fiscali delle diverse categorie di contribuenti.

13 DTF 110 Ia 7 (trad.).