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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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3.1.1.2 Modelli del gruppo di lavoro Imposizione individuale

Sulla base del postulato (02.3549) del consigliere agli Stati Hans Lauri, un gruppo di lavoro misto coordinato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha elaborato uno studio dettagliato sulle ripercussioni di un’introduzione dell’imposizione individuale a livello federale e cantonale e il 3 dicembre 2004 lo ha sottoposto al Consiglio federale. Il gruppo di lavoro ha presentato tre concetti di massima che illustrano le ripercussioni dell’imposizione individuale sulle diverse categorie di contribuenti, sull’economia e sulle autorità fiscali. Esso ha inoltre precisato che, oltre ai tre modelli analizzati, sono ipotizzabili altre soluzioni e possibilità di combinazione riguardo all’attribuzione dei fattori fiscali o all’introduzione di correttivi.

• Nel caso del modello «imposizione individuale sistematica», ai contribuenti sono attribuiti unicamente quei fattori fiscali (reddito da attività lucrativa e da rendite, sostanza e redditi della sostanza, tutti i proventi rimanenti) che possono essere loro attribuiti in virtù delle relazioni di diritto civile. I coniugi presentano due dichiarazioni d’imposta separate.

• Nel caso del modello «imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale» il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente e indipendente, i redditi sostitutivi e la sostanza commerciale sono attribuiti al coniuge che consegue il reddito corrispondente o è rispettivamente proprietario della sostanza commerciale. Gli altri valori patrimoniali, i proventi che ne risultano, come pure i debiti privati devono invece essere considerati nella loro totalità e imperativamente attribuiti in ragione della metà a entrambi i coniugi indipendentemente dal regime dei beni14. Per quanto concerne l’obbligo di dichiarazione sono state analizzate due sottovarianti:

→ La prima prevede che ognuno dei coniugi compili la propria dichiarazione d’imposta. La sostanza privata e i redditi della sostanza privata rispettivamente le relative perdite e gli interessi passivi sono invece dichiarati per il tramite di un foglio comune. Questi fattori sono attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi.

→ Anche con la seconda sottovariante ognuno dei coniugi dichiara solo i suoi fattori fiscali che in seguito deve confermare con la propria firma. Questi fattori fiscali devono tuttavia essere dichiarati in un modulo comune. La sostanza privata e i redditi della sostanza privata rispettivamente le relative perdite e gli interessi passivi sono dichiarati

14 Il 31 ottobre 1996 l’allora capo del Dipartimento federale delle finanze, il consigliere federale Kaspar Villiger, aveva istituito la commissione di esperti «Imposizione delle famiglie» con il compito di esaminare l’intero sistema dell’imposizione dei coniugi e della famiglia. Nell’ambito dei suoi lavori, la commissione di esperti ha sviluppato quattro modelli fiscali, tra cui anche un modello d’imposizione individuale. Analogamente al modello sopra descritto, anche la loro proposta prevedeva di attribuire di principio a ogni contribuente unicamente i proventi da esso conseguiti. Ogni coniuge avrebbe pertanto dovuto compilare la propria dichiarazione d’imposta. I redditi della sostanza e gli interessi passivi dovevano essere attribuiti in ragione della metà a entrambi i coniugi. Era tuttavia fatta salva la prova di un’altra ripartizione. Cfr. Bericht der Expertenkommission zur Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung (Kommission Familienbsteuerung), Berna 1998, pag. 72 segg. nonché gli allegati, fascicolo 3.