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Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 10 pagine
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814.681 Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 32e capoversi 1, 2 e 5 nonché 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
visto l’articolo 57 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione,
ordina:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
a. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull’esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all’estero;
b. l’utilizzazione del ricavato della tassa ai fini della concessione di indennità:
1. per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
2. per l’indagine di siti che risultano non inquinati.
Capitolo 2: Tassa
Art. 2 Obbligo di pagare la tassa
1Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.
2Chiunque esporta rifiuti deve versare una tassa sulla parte depositata in modo definitivo. L’obbligo della tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati, per essere riciclati o o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all’estero. L’obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata.
3Non sottostanno all’obbligo della tassa il deposito definitivo e l’esportazione per il deposito definitivo di materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non inquinato in:
a. discariche in cui viene depositato esclusivamente materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non inquinato;
b. altre discariche se il materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non inquinato è separato dagli altri rifiuti in modo tale da rendere impossibile uno scambio di inquinanti.
Art. 3 Aliquota della tassa
1 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:
a. per le discariche per materiali inerti: a 3 fr./t;
b. per le discariche per sostanze residue: a 17 fr./t;
c. per le discariche reattore: a 15 fr./t.
2 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente all’estero ammonta:
a. per il deposito in discariche sotterranee: a 22 fr./t;
b. per il deposito in altre discariche: a un importo equivalente a quello che sarebbe riscosso nel caso di un deposito dei rifiuti in una discarica in Svizzera.
3Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) verifica le aliquote della tassa almeno ogni cinque anni.
Art. 4 Sorgere del credito fiscale
Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito in Svizzera o al momento dell’esportazione.
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