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Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 10 pagine
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Abgabe zur Sanierung von Altlasten 814.681
Art. 5 Dichiarazione della tassa
1 Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono inoltrare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ogni volta entro il 28 febbraio dell’anno in corso, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell’anno civile precedente.
2 La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’ammontare della tassa. Va compilata su un modulo ufficiale; l’UFAM può autorizzare altre forme. I detentori di una discarica devono inviare una copia della dichiarazione al Cantone.
3 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l’ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.
4 Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.
5 Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta.
Art. 6 Tassazione e termine di pagamento
1L’UFAM stabilisce l’ammontare della tassa mediante decisione.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni.
3 In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del 3,5 per cento all’anno.
Art. 7 Riscossione posticipata
Se l’UFAM ha fissato, per errore, un importo insufficiente per la tassa, esige il pagamento posticipato dell’importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.
Art. 8 Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
2 Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:
a. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.
3 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso quindici anni dopo la scadenza dell’anno civile in cui è sorto.
Capitolo 3: Indennità
Sezione 1: Condizioni per le indennità
Art. 9 Principio
1 In conformità con l’articolo 32e capoversi 3 e 4 LPAmb, la Confederazione concede ai Cantoni indennità per:
a. l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati;
b. l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nell’ambito di impianti di tiro; e
c. l’indagine di siti che risultano non inquinati.
2 La Confederazione concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito contaminato, se tale parte soddisfa le condizioni per ’indennità e non intralcia o rende impossibili altri provvedimenti.
Art. 10 Condizioni particolari per le indennità per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza
1Per provvedimenti d’indagine e sorveglianza di siti contaminati vengono concesse indennità soltanto:
a. se detti provvedimenti sono stati avviati dopo il 1° luglio 1997;
b. se una richiesta d’indennità per un provvedimento effettuato prima del 1° novembre 2006 è stata inoltrata all’UFAM prima del….. (al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore del presente disegno), e
2Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti d’indagine e di sorveglianza:
a. nel caso in cui i costi d’indagine o di sorveglianza computabili siano superiori a 100’000 franchi: se sussiste una decisione vincolante sulla ripartizione dei costi;
b. nel caso in cui i costi d’indagine o di sorveglianza computabili non superano 100'000: se sussiste una motivazione adeguata per la ripartizione dei costi.