Progetto
Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Abgabe zur Sanierung von Altlasten 814.681
Zinco 150 mg Zn/kg
Cianuro, facilmente liberabile 0.05 mg CN-/kg
Composti organici
Idrocarburi clorurati volatili (VCHC)* 0.1 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)** 0.1 mg/kg
Idrocarburi alifatici da C5 fino a C10*** 1 mg/kg
Idrocarburi alifatici >C10 50 mg/kg
Idrocarburi monociclici aromatici (BTEX) **** 1 mg/kg
Benzene 0.1 mg/kg
Idrocarburi policiclici aromatici (PAK)***** 1 mg/kg
Benzo[a]pirene 0.1 mg/kg
Metil-terziario-butil-etere (MTBE) 0.1 mg/kg
* ∑7 VCHC: cloruro di metilene, cloroformio, tetracloruro di carbonio, cis-1,2-dicloroetilene,
1,1,1-tricloroetano, tricloroetilene, percloroetilene
** ∑6 congeneri di PCB x 4.3: n. 28, 52, 101, 138, 153, 180
*** Idrocarburi da ∑C5 a C10: superficie cromatogramma FID tra n-pentano e n-decano, moltiplica-
ta per il fattore di risposta dell’n-esano, meno ∑BTEX
**** ∑6BTEX: benzene, toluolo, etilbenzene, o-xilolo, m-xilolo, p-xilolo
***** ∑16 PAK dell’EPA: naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluo-
rantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[a]pirene, benzo[b]fluorantene, ben-
zo[k]fluorantene, dibenz[a,h]antracene, benzo[g,h,i]perilene, indeno[1,2,3-c,d]pirene
2Se per le sostanze reperite nel materiale di scavo, di sgombero e di demolizione non sono stati fissati valori limite, l’autorità valuta i rifiuti con il consenso dell’Ufficio federale secondo le prescrizioni della legislazione ambientale e della protezione delle acque.
3Per il materiale che, a causa della sua origine geogenica o biogenica, non rispetta i valori di cui al capoverso 1, l’autorità competente fissa il valore nel singolo caso.
2. Ordinanza del 26 agosto 19986 sul risanamento dei siti inquinati
Art. 12 Protezione contro il deterioramento del suolo
1Un suolo, che è un sito inquinato o costituisce parte di esso, deve essere risanato se una delle sostanze in esso contenute supera un valore di concentrazione secondo l’allegato 3. Ciò si applica anche ai suoli per i quali è già stata decisa una limitazione dell’utilizzazione.
2Suoli che, secondo il capoverso 1, non devono essere risanati nonostante siano siti inquinati o costituiscono parte di essi; e gli effetti dei siti inquinati sui suoli sono valutati in base all’ordinanza del 1° luglio 19987 contro il deterioramento del suolo.
Art. 16 Provvedimenti di risanamento
1L’obiettivo del risanamento deve essere raggiunto mediante provvedimenti che:
a. rimuovano le sostanze pericolose per l’ambiente (decontaminazione); oppure
b. impediscano e sorveglino a lungo termine la diffusione delle sostanze pericolose per l’ambiente (circoscrizione).
2Questi provvedimenti di risanamento devono essere attuati anche nel caso di suoli per i quali è già stata decisa una limitazione dell’utilizzazione.
Art. 19 Esame dei risultatiChi è tenuto al risanamento deve notificare all’autorità i provvedimenti di risanamento attuati e fornire la prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti. L’autorità si pronuncia in merito.
Art. 21 cpv. 1 e cpv. 1bis
1I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. Alla fine di ogni anno civile comunicano all’UFAM le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 3, all’articolo 6 e, per i siti risanati, anche le informazioni di cui all’articolo 17.