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Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 10 pagine
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Abgabe zur Sanierung von Altlasten 814.681
c. la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9-11;
d. un elenco, esaminato dal Cantone, dell’insieme dei costi di risanamento computabili che probabilmente sorgeranno ;
e. eventualmente una copia della decisione relativa ai provvedimenti;
f. eventualmente una copia della decisione sulla ripartizione dei costi o una motivazione adeguata della ripartizione dei costi.
Art. 17 Assegnazione e versamento delle indennità
1Se sono soddisfatte le condizioni, l’UFAM assegna, entro i limiti dei mezzi disponibili, un’indennità e ne fissa il probabile ammontare.
2Esso decide il versamento delle indennità se:
a. dispone di un elenco, esaminato dal Cantone, dell’insieme dei costi di risanamento computabili effettivamente sorti; e
b. il ricavato della tassa copre i mezzi necessari.
3Se il ricavato della tassa non copre tutti i mezzi necessari, al momento del versamento l’UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell’ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all’onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni seguenti.
Capitolo 4: Esecuzione
Art. 18 Competenze
1L’UFAM esegue la presente ordinanza e fornisce ogni anno informazioni sulla riscossione della tassa e sulle indennità.
2Esso può delegare interamente o parzialmente l’esame della dichiarazione della tassa (art. 5 cpv. 3) a enti di diritto pubblico o a terzi competenti in tale ambito. Il controllo è finanziato con il ricavato della tassa.
3I Cantoni sostengono l’UFAM nell’esecuzione della presente ordinanza. In particolare provvedono a informarlo tempestivamente quando accertano che persone soggette all’obbligo della tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.
Art. 19 Commissione tecnica
1Per fornire consulenza all’UFAM nella trattazione delle richieste d’indennità viene istituita una commissione .
2La commissione valuta le questioni di principio riguardanti la compatibilità ambientale, l’economicità e la tecnica dei provvedimenti d’indagine, di sorveglianza e di risanamento.
3Nella commissione sono rappresentati l’UFAM (due membri e presidenza), i Cantoni (quattro membri) e l’economia (quattro membri).
4Il DATEC nomina i membri della commissione. L’UFAM convoca quest’ultima secondo le necessità.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto previgente
L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 21 Disposizione transitoria
La presente ordinanza si applica anche alle procedure avviate prima della sua entrata in vigore ma non ancora concluse con una decisione vincolante.
Art. 22 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il …
(Data) In nome del Consiglio federale svizzero: