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Consultazione 2006/117: Revisione dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) · 10 pagine
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Abgabe zur Sanierung von Altlasten 814.681
3 In caso di provvedimenti d’indagine di siti che risultano non inquinati, sono concesse indennità soltanto se le indagini sono iniziate dopo il 1° novembre 2006.
Art. 11 Particolari condizioni per le indennità corrisposte ai provvedimenti di risanamento
1La Confederazione concede indennità ai provvedimenti di risanamento soltanto:
a. se questi provvedimenti sono iniziati dopo il 1° luglio 1997;
b. se una richiesta d’indennità per un provvedimento attuato prima del 1° novembre 2006 è stata inoltrata all’UFAM prima del….. (al più tardi entro due anni dopo l’entrata in vigore del presente disegno); e
c. se le indennità per i costi di risanamento computabili (art. 14) superano gli 8’000 franchi.
2Se il responsabile di un sito inquinato non è identificabile oppure è insolvente (art. 32e cpv. 3 lett. b n. 1 LPAmb), vengono concesse indennità per provvedimenti di risanamento:
a. nel caso in cui i costi di risanamento computabili siano superiori a 100’000 franchi: se sussiste una decisione vincolante sulla ripartizione dei costi;
b. nel caso in cui i costi di risanamento computabili non superano 100'000: se sussiste una motivazione adeguata per la ripartizione dei costi.
Sezione 2: Costi computabili
Art. 12 Costi d’indagine computabili
Per costi d’indagine computabili si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:
a. accertamento di non inquinamento per i siti iscritti o suscettibili d’iscrizione nel catasto;
b. indagine preliminare di siti che devono essere sottoposti a indagine secondo all’articolo 7 3
dell’ordinanza del 26 agosto 1998 sui siti contaminati (OSiti).
Art. 13 Costi di sorveglianza computabili
1 Per costi di sorveglianza computabili si intendono i costi per i provvedimenti seguenti secondo l’articolo 13 capoverso 1 OSiti:
a. progettazione dei provvedimenti di sorveglianza;
b. costruzione, esercizio e manutenzione di installazioni per la sorveglianza; e
c. prelievo di campioni e analisi.
Art. 14 Costi di risanamento computabili
Per costi di risanamento computabili si intendono i costi per i provvedimenti seguenti:
a. indagine dettagliata di siti contaminati (art. 14 OSiti);
b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);
c. decontaminazione, incluso lo smaltimento di rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);
d. costruzione, esercizio e manutenzione di impianti e installazioni per la prevenzione e la sorveglianza a lungo termine della diffusione di sostanze pericolose per l’ambiente (art. 16 lett. b OSiti);
e. prova che gli obiettivi del risanamento sono stati raggiunti (art. 19 cpv. 1 OSiti).
Sezione 3: Procedura
Art. 15 Consultazione dell’UFAM
Se il costo prevedibile di un provvedimento d’indagine, di sorveglianza o di risanamento è superiore a 100’000 franchi, il Cantone consulta l’UFAM prima di ordinare il provvedimento o di prendere posizione nei confronti di terzi che sono tenuti alla realizzazione del provvedimento (art. 20 OSiti).
Art. 16 Richiesta d’indennità
1 Il Cantone inoltra all’UFAM una richiesta d’indennità. Essa deve contenere:
a. una descrizione del progetto e i motivi in base ai quali i provvedimenti sono necessari ;
b. un rapporto in cui si stabilisca che i provvedimenti sono compatibili con l’ambiente,, soddisfino i criteri di economicità e corrispondano allo stato della tecnica;