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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 6 pagine
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Ordinanza tecnica sulla misurazione nazionale
3 Per i punti di riferimento della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete automatica GNSS della Svizzera, le coordinate tridimensionali, le quote ortometriche e i valori gravimetrici sono determinati oppure calcolati mediante interpolazione.
4 I punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95 costituiscono il quadro di riferimento della misurazione nazionale per l’altimetria.
5 Per i PFA1 nella livellazione nazionale 1902 (LF02) sono calcolate quote usuali.
6 Per i PFA1 della rete altimetrica nazionale RAN95 sono calcolate quote ortometriche e quote geopotenziali in un sistema altimetrico che considera anche modifiche cinematiche.
Art. 3 Stazioni fondamentali e stazioni permanenti
1 L’Ufficio federale di topografia gestisce almeno una stazione geodetica fondamentale come stazione di riferimento globale la cui relazione con i sistemi di riferimento e ai quadri di riferimento internazionali è determinata continuamente mediante metodi geodetici satellitari.
2 Realizza e sorveglia i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale mediante l’esercizio di un centro di analisi e di una rete nazionale di stazioni permanenti GNSS che eseguono continuamente misurazioni con i sistemi di navigazione satellitari più comuni.
3 I dati delle misurazioni sono resi accessibili in tutto il Paese mediante servizi di posizionamento per posizionamenti in tempo reale.
Art. 4 Rete gravimetrica nazionale
1 L’Ufficio federale di topografia allestisce e gestisce una rete di stazioni gravimetriche.
2 Le stazioni principali della rete gravimetrica nazionale sono determinate mediante misurazioni gravimetriche assolute connesse a reti gravimetriche internazionali.
3 Il raffittimento della rete gravimetrica assoluta avviene mediante misurazioni gravimetriche relative. I punti di raffittimento devono poter essere utilizzati come punti di raccordo per misurazioni di dettaglio ed essere adeguatamente accessibili.
Art. 5 Modello di geoide della Svizzera
1 L’Ufficio federale di topografia definisce e rinnova il modello ufficiale di geoide della Svizzera.
2 Il modello di geoide consente, in combinazione con metodi di misurazione terrestri e geodetici satellitari, determinazioni altimetriche consistenti nel passaggio da quote ortometriche a quote ellissoidiche.