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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

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Ordinanza sui nomi geografici (ONG)

del …

[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l’indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 7, 22 capoverso 3 e 29 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione1;

visti gli articoli 6 capoverso 2 e 7 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 19852 sul trasporto pubblico,

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Sezione 1: Basi

Art. 1 Scopo

I nomi geografici servono a identificare i luoghi nelle comunicazioni e devono essere uniformemente utilizzati giusta la presente ordinanza nelle relazioni ufficiali e in tutti i supporti d’informazioni ufficiali.

Art. 2 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la procedura, le competenze e l’assunzione dei costi per il rilevamento, la determinazione, l’aggiornamento e l’amministrazione dei nomi geografici.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

a. nomi geografici: nomi di Comuni, località, strade, stazioni dei trasporti pubblici e oggetti topografici;

b. nomi geografici della misurazione ufficiale: nomi degli oggetti topografici utilizzati nei livelli d’informazione «nomenclatura» (tabelle «nome locale», «nome di località», «nome del luogo»), «copertura del suolo» e «oggetti singoli»;

RS …

1RS …

2 RS 742.40