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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)
del ...
[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici ]
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5, 6, 7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso 1, 22 capoverso 3, 23 capoverso 2, 24 capoverso 2, 25 capoverso 2, 26 e 45
capoversi 1 e 4 della legge sulla geoinformazione1,
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Sezione 1: Basi
Art. 1 Misurazione nazionale geodetica
1 Sono oggetto della misurazione nazionale geodetica:
a. i sistemi di riferimento geodetici della Svizzera;
b. le proiezioni cartografiche della Svizzera;
c. i punti fondamentali geodetici;
d. i punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) come quadro di riferimento per la planimetria, compresi i punti di riferimento combinati 3D della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete automatica GNSS della Svizzera;
e. i punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) come quadro di riferimento per l’altimetria;
h. le stazioni gravimetriche della rete gravimetrica nazionale;
i. il modello di geoide della Svizzera;
k. i geodati e i parametri del modello che stabiliscono i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento geodetici della Svizzera nonché le relazioni tra loro e con i sistemi di riferimento internazionali, segnatamente le coordinate planimetriche, l’altimetria, i valori gravimetrici e i parametri di trasformazione.
2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli.
RS ..........
1 RS … 2005–......