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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 4 pagine

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Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia (OCFG)

del ...

[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l’indagine conoscitiva/la consultazione degli uffici]

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

visto l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza sulla geologia nazionale1,

ordina:

Sezione 1: Statuto e compiti

Art. 1 Principio

1 La Commissione federale di geologia (CFG) è una commissione consultiva permanente della Confederazione.

2 Assume i compiti di cui all’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza sulla geologia nazionale2 nonché ulteriori compiti che le sono assegnati dalla legislazione federale.

Art. 2 Informazione

1 La CFG presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulla propria attività.

2 Informa periodicamente, almeno ogni due anni, il pubblico su questioni generali del suo campo d’attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulle ulteriori necessità in materia di ricerca.

Sezione 2: Membri

Art. 3 Composizione, nomina

1 La CFG consta di sette a dieci specialisti esterni all’Amministrazione.

2 I membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta congiunta del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

RS ..........

1 RS …

2 RS … 2005–......