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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 4 pagine
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Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia (OCFG)
del ...
[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l’indagine conoscitiva/la consultazione degli uffici]
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
visto l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza sulla geologia nazionale1,
ordina:
Sezione 1: Statuto e compiti
Art. 1 Principio
1 La Commissione federale di geologia (CFG) è una commissione consultiva permanente della Confederazione.
2 Assume i compiti di cui all’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza sulla geologia nazionale2 nonché ulteriori compiti che le sono assegnati dalla legislazione federale.
Art. 2 Informazione
1 La CFG presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulla propria attività.
2 Informa periodicamente, almeno ogni due anni, il pubblico su questioni generali del suo campo d’attività, segnatamente su nuove conoscenze specialistiche e sulle ulteriori necessità in materia di ricerca.
Sezione 2: Membri
Art. 3 Composizione, nomina
1 La CFG consta di sette a dieci specialisti esterni all’Amministrazione.
2 I membri sono nominati dal Consiglio federale su proposta congiunta del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
RS ..........
1 RS …
2 RS … 2005–......