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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)
del …
[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l’indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici]
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso 1, 26, 27 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione1;
visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 19912 sulla sistemazione dei corsi d’acqua;
visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare;
visto l’articolo 52 capoverso 2 numero 1 della legge sugli impianti di trasporto in condotta del 4 ottobre 19634;
visto l’articolo 57 capoverso 4 della legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque,
ordina:
Sezione 1: Basi
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile a tutti i compiti e a tutte le attività della Confederazione nel settore della geologia nazionale.
2 Sono fatte salve le disposizioni particolari della legislazione federale concernenti:
a. l’idrogeologia nei settori della sistemazione dei corsi d’acqua e della protezione delle acque;
b. l’energia nucleare.
Art. 2 Definizioni
A complemento dell’articolo 3 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione6, nella presente ordinanza sono applicate le definizioni seguenti:
RS …
1RS …
2 RS 721.100
3 RS 732.1
4 RS 746.1
5 RS 814.20
6 RS …