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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 18 pagine
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Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU)
Modifica del …
[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici]
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
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I
L'ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 19941 sulla misurazione ufficiale è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 3, 6bis, 26 capoverso 2, 31 capoverso 2, 37 capoverso 3, 38 capoverso 1, 51 capoverso 3, 56 capoverso 4 e 57 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 novembre 19922 concernente la misurazione ufficiale (OMU),
Art. 2 Piani d'attuazione cantonali
1 I piani d'attuazione cantonali a lungo termine danno informazioni sulla data e sull'esecuzione dei lavori della misurazione ufficiale. Essi contengono segnatamente indicazioni su:
a. i lavori di primo rilevamento;
b. i lavori di rinnovamento;
c. adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario;
d. la tenuta a giorno periodica;
e. la sostituzione di digitalizzazioni provvisorie mediante un primo rilevamento o un rinnovamento;
f. i costi (stima generale dei costi).
2 I piani d'attuazione cantonali a medio termine forniscono segnatamente informazioni sullo stato della misurazione e sui lavori previsti e contengono una stima dei relativi costi.
1 RS 211.432.21
2 RS 211.432.2
1999–4740