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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine
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Ordinanza sulla formazione e l’esercizio della professione di ingegnere geometra patentato (Ordinanza sugli ingegneri geometri, OGeom)
del …
[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l’indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici]
Il Consiglio federale svizzero,
visto gli articoli 29 capoverso 3 lettere b e c nonché 41 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione1,
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Sezione 1: Prova della formazione teorica
Art. 1 Formazione universitaria
L’esame di Stato e l’ottenimento della patente presuppongono il possesso di uno dei diplomi universitari seguenti:
a. master di un Politecnico federale (PF), di un’università svizzera riconosciuta o di una scuola universitaria professionale svizzera riconosciuta;
b. un diploma universitario equivalente a un master secondo la lettera a;
c. un bachelor di un PF, di un’università svizzera riconosciuta o di una scuola universitaria professionale svizzera riconosciuta, con formazione complementare.
Art. 2 Esame teorico
1 La prova della formazione teorica è fornita, oltre che dalla formazione universitaria di cui all’articolo 1, dal superamento di un esame teorico di livello universitario con i seguenti moduli e le relative discipline:
a. basi scientifiche:
1. matematica,
2. geometria,
3. fisica;
b. geomatica:
1. basi geodetiche,
RS …
1 RS …