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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 14 pagine

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Ordinanza sulla formazione e l’esercizio della professione di ingegnere geometra patentato (Ordinanza sugli ingegneri geometri, OGeom)

del …

[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l’indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici]

Il Consiglio federale svizzero,

visto gli articoli 29 capoverso 3 lettere b e c nonché 41 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione1,

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Sezione 1: Prova della formazione teorica

Art. 1 Formazione universitaria

L’esame di Stato e l’ottenimento della patente presuppongono il possesso di uno dei diplomi universitari seguenti:

a. master di un Politecnico federale (PF), di un’università svizzera riconosciuta o di una scuola universitaria professionale svizzera riconosciuta;

b. un diploma universitario equivalente a un master secondo la lettera a;

c. un bachelor di un PF, di un’università svizzera riconosciuta o di una scuola universitaria professionale svizzera riconosciuta, con formazione complementare.

Art. 2 Esame teorico

1 La prova della formazione teorica è fornita, oltre che dalla formazione universitaria di cui all’articolo 1, dal superamento di un esame teorico di livello universitario con i seguenti moduli e le relative discipline:

a. basi scientifiche:

1. matematica,

2. geometria,

3. fisica;

b. geomatica:

1. basi geodetiche,

RS …

1 RS …