Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 111d Caso di epizoozia
Qualora il caso di febbre catarrale ovina sia confermato, non va necessariamente ucciso l’intero effettivo, bensì solo gli animali infetti. Se la malattia si manifesta in maniera diffusa in un determinato territorio, non è più possibile impedirne la propagazione mediante l’uccisione dei capi infetti, in quanto il virus può permanere a lungo all’interno degli insetti.
Art. 111e Zona di protezione e di sorveglianza
Poiché i vettori possono essere trasportati dal vento anche per lunghe distanze, si rende necessario definire ampie zone di protezione e di sorveglianza, escludendo i territori in cui è dimostrata l’assenza di insetti portatori del virus. Tra i cosiddetti territori privi di vettori rientrano, in linea di principio, quelli in cui le temperature notturne sono inferiori a 12 °C, nonché tutti i territori oltre i 1400 m s.l.m.
Art. 111f Provvedimenti nella zona di protezione e di sorveglianza
Nelle zone di protezione e di sorveglianza si rende necessario un rafforzamento delle misure di sorveglianza mediante l’impiego di animali sentinella (effettivi di bovini sottoposti a regolari analisi cliniche e sierologiche) al fine di poter individuare un’ulteriore diffusione dell’epizoozia. È possibile rinunciare a un’analisi di tutti gli effettivi di ruminanti, come misura disposta nell’articolo 89, capoverso 1 lettera c. La sorveglianza di possibili vettori mediante trappole per insetti riveste un ruolo altrettanto importante ai fini dell’accertamento in merito alle correlazioni epidemiologiche.
Poiché il virus è trasmissibile anche attraverso seme, ovuli ed embrioni, va limitato lo scambio di questi prodotti e va verificata l’assenza dell’epizoozia negli animali donatori.
All’interno della zona di sorveglianza non vanno limitati gli spostamenti delle persone e nemmeno degli animali. Invece nella zona di protezione il trasferimento di animali va regolamentato in apposite direttive tecniche volte prevalentemente a proteggere gli animali ricettivi dai vettori.
Art. 111g Revoca dei provvedimenti di sequestro
È possibile procedere alla revoca dei provvedimenti di sequestro in un effettivo se è avvenuta l’eliminazione degli animali infetti e se, trascorso il periodo di incubazione, l’analisi successiva di tutti gli animali ricettivi ha dato esito negativo. Se si rinuncia all’eliminazione degli animali infetti, il sequestro può essere revocato dopo 60 giorni, poiché trascorso tale termine non vi è più alcuna traccia del virus negli animali precedentemente infettati.
L’abrogazione della zona di sorveglianza avviene solo a partire dal mese di dicembre dell’anno in corso, poiché è possibile presupporre che da tale data non vi siano vettori attivi sull’intero territorio svizzero.
Art. 129 cpv. 3 lett. a
Nel quadro della lotta alla BVD è necessario verificare mediante analisi l’esistenza della malattia nei bovini che hanno abortito con maggiore frequenza.
Sezione 8a: Diarrea virale bovina (BVD)
La diarrea virale bovina (BVD) è una malattia virale nota da tempo, che colpisce la popolazione bovina. La patologia presenta un quadro clinico estremamente vario: oltre a provocare disturbi a livello dello stomaco e dell’intestino, si sono osservati casi di diminuzione della fertilità, aumento di aborti spontanei e nascita di vitelli malformati, morte precoce negli animali da allevamento e calo della capacità di ingrasso. La BVD è attualmente una delle malattie infettive dei bovini più diffuse e più gravi per l’economia: i danni arrecati agli allevatori svizzeri sono dell’ordine di 8-9 milioni di franchi l’anno.