Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine

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Cpv. 4

Nelle aziende detentrici di animali già sottoposte ad analisi non possono essere introdotti bovini non ancora analizzati. È quindi vietato il traffico di animali tra le aziende che hanno già avviato il programma di eradicazione e quelle che non vi hanno ancora dato corso.

Cpv. 5

Le femmine non gravide possono essere trasferite in altre aziende soltanto al termine della prima fase. Per le vacche gravide permane invece il divieto di trasferimento, nel senso che non possono essere trasferite in un’altra azienda detentrice di animali, eccetto che per la macellazione, anche qualora le analisi abbiano dato esito negativo. Infatti non si può escludere che questi animali portino in grembo un vitello infetto. Il divieto viene rimosso solo alla nascita del vitello.

Cpv. 6

Nella seconda fase devono essere sottoposti ad analisi tutti i vitelli appena nati e i feti abortiti.

Cpv. 7

L’analisi dei vitelli può avvenire mediante biopsie cutanee, da effettuarsi contestualmente all’applicazione della marca auricolare. È stata prevista una specifica tecnica che consente di escludere un eventuale scambio di campioni: le marche auricolari, infatti, sono provviste di una provetta monouso per la raccolta dei campioni stessi.

Cpv. 8

Se dalle analisi si riscontra un animale infetto, la seconda fase va ripetuta dall’inizio. A tutte le femmine che risultano gravide al momento della diagnosi deve essere quindi imposto il divieto di trasferimento, in quanto l’animale infetto può contagiare gli embrioni, i quali diventerebbero così essi stessi portatori del virus.

È possibile prescindere dal divieto solo se la madre è stata isolata dagli altri bovini prima di dare alla luce il vitello e se sono state intraprese specifiche misure igieniche. Una tale eccezione deve essere tuttavia sottoposta espressamente ad approvazione da parte del veterinario cantonale, poiché l’osservanza dei requisiti specifici in materia di isolamento degli animali va verificata caso per caso.

Cpv. 9

Per garantire un’esecuzione uniforme del programma di eradicazione è necessario definire in direttive tecniche i dettagli relativi alle possibili deroghe agli obblighi di analisi e ai sequestri.

Cpv. 10

È previsto che i Cantoni versino un’indennità pari ad almeno 300.- franchi per animale

durante il programma di eradicazione.

Articolo 174c Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

Un’azienda detentrice di animali è riconosciuta indenne da BVD soltanto nel momento in cui la prima e la seconda fase sono state portate a termine. Sebbene le analisi possano

proseguire a seconda dell’entità del rischio, a partire da questo momento decade il divieto di trasferimento.

Poiché, nonostante l’adozione di direttive severe, non è da escludere che anche al termine del programma di eradicazione possano verificarsi in Svizzera casi isolati di infezione, si rende necessario far seguire una fase di sorveglianza che preveda misure rafforzate. La probabilità di trovare altri vitelli infetti nelle aziende detentrici di animali in cui durante la