Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine

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- programma di eradicazione non ancora attuato

- eventuale presenza del sequestro di 1° grado (prima fase)

- singoli animali sotto sequestro (seconda fase)

- immune da BVD

b. riguardo al singolo animale:

- animale da ingrasso proveniente da effettivo a esclusiva finalità di ingrasso (cessione solo per la macellazione diretta)

- sottoposto a divieto di trasferimento (cessione solo per la macellazione diretta)

- liberamente commerciabile

Art. 4 cpv. 1 lett. gbis, cpv. 2

L’epidemiologia specifica della BVD comporta che, dopo la prima fase di eradicazione, le vacche gravide non possano essere trasferite in un’altra azienda anche qualora le analisi abbiano dato esito negativo (nessun virus messo in evidenza). Sussiste infatti la possibilità che l’animale porti in grembo un vitello infetto, il quale diffonderebbe ulteriormente l’epizoozia.

Il numero degli animali da analizzare durante le prime due fasi del programma di eradicazione e la necessità di definire la commerciabilità di ogni singolo animale, a seconda dello stato di gestazione, comportano un sovraccarico di lavoro alle autorità preposte all’esecuzione del programma stesso. I dati relativi alla gestazione devono quindi essere consultabili in formato elettronico. I detentori di animali o le organizzazioni d’inseminazione o di allevamento che già dispongono dei dati in forma elettronica devono trasmetterli al gestore della banca dati.

Art. 5

Vanno rilevati solo i dati relativi alla monta e all’inseminazione dei bovini.

Art. 6 cpv. 1, art. 8 cpv. 3 e 4 e art. 9 cpv. 1

Lo status sanitario di un singolo animale e dell’azienda detentrice di animali riguardo alla BVD è un’informazione che deve essere accessibile a chiunque. In questo modo la BDTA diventa un sistema informativo aggiornato e affidabile per i detentori di animali e i commercianti, in grado di garantire il flusso di informazioni con la massima tempestività.

Per contro, i dati relativi alla monta e all’inseminazione devono essere accessibili solo agli organi ufficiali affinché possano adempiere alle rispettive funzioni. Le organizzazioni d’allevamento potranno inoltre consultare i dati relativi ai propri membri, e i detentori di animali quelli inerenti ai propri capi di bestiame.

Art. 20 a

I dati relativi alla monta e all’inseminazione devono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007, poiché possono risultare determinanti per conoscere lo stato di gestazione al momento dell’eradicazione. Per tale notifica retroattiva è previsto un termine di 14 giorni.

4.2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni

Titolo prima dell’art. 6, art. 6 e 7, art. 8 cpv. 7 lett. a, art. 62 cpv. 3 lett. d

La procedura di autorizzazione per i macelli prevede attualmente l’approvazione dei piani. Da quanto è emerso nella pratica, si presume che, a fronte dei dettagliati requisiti architettonici definiti nell’ordinanza, le aziende siano in grado di erigere le costruzioni in