Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulle epizoozie
1. Situazione iniziale
L’ordinanza sulle epizoozie elenca le malattie che vengono combattute o sorvegliate a livello federale. L’insorgenza di nuove patologie alle nostre latitudini, lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche e i nuovi impegni della Svizzera sul piano internazionale richiedono una costante verifica delle misure di lotta e il loro adattamento all’evolversi della situazione.
2. Principali aspetti della modifica dell’ordinanza
Con la presente revisione dell’ordinanza sulle epizoozie s’intende porre le basi per l’eradicazione della diarrea virale bovina (BVD). Tra le malattie che colpiscono i bovini svizzeri, la BVD è una di quelle con il maggior impatto economico, per questo le cerchie agricole chiedono da tempo l’adozione di provvedimenti di lotta a livello nazionale. In questa sede si propone dunque un piano di lotta volto a eradicare la malattia nell’arco di pochi anni.
La febbre catarrale ovina (Blue tongue) è una epizoozia altamente contagiosa comparsa finora solo nelle regioni meridionali, ma che ormai tende a diffondersi anche nei territori settentrionali. Nel 2006 si è manifestata per la prima volta nei Paesi Bassi, in Francia, Belgio e Germania. È quindi evidente che tale patologia può insorgere in qualsiasi momento anche in Svizzera. È pertanto necessario che le misure di lotta, finora redatte in termini generali, vengano adattate in funzione delle nuove conoscenze e della situazione attuale.
Nel quadro della deregolamentazione, la procedura di autotizzazione dei macelli, delle stazioni di inseminazione e degli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, che attualmente prevede due livelli (cantonale e federale), sarà semplificata mediante la rinuncia all’approvazione dei piani (cfr. anche il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2006 concernente l’evoluzione della politica agricola (FF 2006 5815) ).
3. Spiegazione dei singoli articoli
Art. 3 lett. gbis
L’Ufficio federale di veterinaria ha elaborato, dietro richiesta dei Produttori svizzeri di bestiame bovino, un piano volto all’eradicazione della BVD in Svizzera.
La BVD, finora soggetta solo all’obbligo di notifica, otterrà ora lo status di epizoozia da eradicare. L’obiettivo è debellare il virus della BVD sull’intero territorio svizzero.
Art. 5 lett. x
Con Mucosal Disease si designa la malattia che può colpire animali persistentemente infetti dal virus della BVD. Classificando la BVD come epizoozia da eradicare è possibile rinunciare alla sorveglianza della Mucosal Disease, poiché questa forma speciale è già contemplata nella lotta alla BVD.
Art. 14a
Ai fini dell’eradicazione della BVD è importante sapere se una femmina sia gravida o meno. Tali informazioni devono quindi essere registrate nella banca dati sul traffico di animali (si veda anche il punto II Modifica del diritto vigente).
Art. 51 cpv. 1 lett. d ed e, cpv. 3 lett. b e c; art. 54 cpv. 2 lett. b
Nel quadro della deregolamentazione, la procedura di autorizzazione a due livelli (cantonale e federale) per le stazioni di inseminazione sarà semplificata mediante la rinuncia alla