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Consultazione 2006/124: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: diarrea virale bovina e febbre catarrale ovina (Blue tongue) · 9 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del… PROGETTO del 20.11.06

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 3 lett. gbis

Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie:

gbis. la diarrea virale bovina;

Art. 5 lett. x

Abrogata

Art. 14a Annuncio dei dati relativi all’inseminazione e alla monta di bovini

1 Il detentore di animali annuncia entro tre giorni lavorativi l’inseminazione o la monta di bovini alla banca dati sul traffico di animali oppure a un’organizzazione d’inseminazione o di allevamento.

2 Se l’annuncio viene effettuato a un’organizzazione d’inseminazione o di allevamento, quest’ultima provvede a trasmettere i dati alla banca dati sul traffico di animali entro tre giorni lavorativi.

Art. 51 cpv. 1 lett. d ed e, cpv. 3 lett. b e c

1 L’Ufficio federale ha i seguenti compiti:

d. Abrogata

e. emana prescrizioni tecniche sui requisiti di polizia epizootica concernenti le aziende detentrici di animali nelle quali sono custoditi animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione) e gli animali detenuti per la raccolta del seme, nonché sul controllo della raccolta, della conservazione e del trasferimento del seme.

3 Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

b. Abrogata

c. rilascia l’autorizzazione di esercizio se la stazione di inseminazione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 54.

1 RS 916.401